Il Servizio sanitario pubblico garantisce la tutela della salute e l’accesso ai servizi alla totalità dei cittadini, senza distinzioni individuali o sociali. Nella determinazione dei livelli assistenziali del Servizio sanitario pubblico sono contemporaneamente stabilite le prestazioni, la cui fruizione è subordinata al pagamento, da parte del cittadino, di una quota di partecipazione alla spesa. Il ticket è appunto questa partecipazione alla spesa nell’ambito del Servizio sanitario pubblico. L’attestato per usufruire dell’esenzione ticket viene rilasciato dai Servizi amministrativi delle ASL, dietro presentazione della relativa documentazione.

Esenzione per donne in gravidanza

Le esenzioni per donne in gravidanza sono regolate dal Decreto Ministeriale – Ministero della Sanità – 10 settembre 1998 “Aggiornamento del decreto ministeriale 6 marzo 1995 concernente l’aggiornamento del decreto ministeriale 14 aprile 1984 recante i protocolli di accesso agli esami di laboratorio e di diagnostica strumentale per le donne in stato di gravidanza ed a tutela della maternità.” (pubblicato in G.U. 20 ottobre 1998, n. 245). È sufficiente il tesserino rilasciato dai consultori della ASL che attesti l’effettiva gravidanza.

Esenzione per reddito

È necessaria l’autocertificazione della propria condizione al momento della fruizione delle prestazioni con apposita indicazione scritta dietro la prescrizione medica.

Esenzione per invalidi di servizio

Occorre la stessa documentazione degli esenti per patologia, tranne che per il certificato dello specialista ASL, sostituito dal decreto ministeriale con la copia autentica, oppure portare in visione l’originale e la relativa fotocopia, o l’attestato dell’amministrazione di appartenenza, che certifichi l’invalidità per l’anno in corso.

Esenzione per invalidi di guerra

Occorre un documento di identità valido, la tessera sanitaria, il codice fiscale, il Modello 69 in copia autentica, attestante l’invalidità di guerra o l’originale in visione più la fotocopia.

Esenzione per invalidi civili superiori a due terzi

È necessaria la stessa documentazione dell’esenzione per gli invalidi di guerra, tranne che per il Modello 69, sostituito dal verbale di invalidità in copia autentica o dall’originale in visione più la fotocopia.

Esenzione per infortunati sul lavoro

Nel caso di esenzione per infortuni sul lavoro, occorre un documento di identità valido, la tessera sanitaria, il codice fiscale e l’attestato INAIL in copia autentica, oppure l’originale in visione più la fotocopia. Nel caso in cui l’interessato non può recarsi personalmente agli sportelli della ASL, é possibile delegare una persona di fiducia che esibisca la documentazione scritta, i documenti indicati per le varie esenzioni e il documento di identità valido del delegato stesso.

Esenzione ticket per patologia

Alcune patologie danno il diritto al cittadino all’esenzione dal pagamento del ticket. Questo però avviene solo per le analisi e gli accertamenti diagnostici mirati strettamente a quella patologia. Così, ad esempio, un diabetico non pagherà il ticket sull’insulina e sugli ipoglicemizzanti orali e potrà effettuare gratis gli esami per l’accertamento della glicemia, l’elettromiografia, quelli del fondo oculare, ecc., mentre un epilettico avrà diritto, nelle condizioni di esenzione per patologia, ai farmaci antiepilettici e al loro monitoraggio nell’organismo. Per ottenere l’esenzione è necessario essere in possesso di un tesserino sanitario, contrassegnato da un numero, che il medico di famiglia dovrà annotare sulla ricetta ogni volta che compilerà una prescrizione esente.

Questo viene rilasciato all’interessato esibendo agli sportelli della ASL un documento di identità valido, la tessera sanitaria, il codice fiscale, il certificato dello specialista di una struttura pubblica attestante la patologia.

Per le varie patologie esenti, consultare la tabella.

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