Il Servizio Sanitario Nazionale garantisce, nei limiti previsti dal piano sanitario locale, le prestazioni idrotermali. Queste prestazioni sono erogate presso appositi presidi di servizio, oltre che presso centri termali di enti pubblici e privati riconosciuti e convenzionati. È bene non scegliere uno stabilimento termale senza informarsi se la struttura è convenzionata o meno, per evitare che si paghi per intero il conto della terapia. Ogni anno vengono stipulate con gli stabilimenti termali le convenzioni e in ogni convenzione vengono definite le patologie e i relativi costi.

Negli anni precedenti potevano usufruire delle prestazioni termali tutti i lavoratori del settore pubblico e privato in qualsiasi periodo dell’anno. Successivamente vi sono state delle modifiche inerenti le modalità per usufruire della cura termale e le patologie per le quali è stata riconosciuta tale terapia. I lavoratori dal 1992 possono effettuare le cure termali soltanto durante il periodo di ferie. Infatti non possono più usufruire di periodi di congedo straordinario retribuito, a meno che non risulti che le cure e la tempestività della loro effettuazione sono determinate e hanno carattere di urgenza per la terapia; questo deve avvenire tramite attestazione del medico della ASL o dell’INAIL.

Tramite decreto è stato limitato il numero delle patologie che possono trarre reale beneficio dalle cure terminali. Questo elenco è stato modificato con decreti successivi, il più recente è quello del dicembre 1994. Le tariffe rimaste invariate al 1994 sono aumentate del +5,8%, però la procedura di accesso alle cure è diventata più semplice: basta la proposta-richiesta del medico di base con la diagnosi.

Vengono rimborsate dalle ASL soltanto le cure che vengono effettuate presso gli stabilimenti accreditati. Sono esenti dal ticket soltanto i bambini fino a sei anni e le persone di età  superiore ai 65 anni, il cui nucleo familiare abbia un reddito non superiore ai 70 milioni all’anno. L’Inps non riconosce ai trattamenti termali la natura curativa, ma soltanto quella preventiva. L’Inps rimborsa anche le spese per il soggiorno e per alcuni trattamenti complementari.

Patologie rimborsabili

(decreto ministeriale del 15 dicembre 1994)

  • Malattie delle vie respiratorie: Sindromi rinosinusitiche-bronchiali croniche; Bronchiti croniche semplici o accompagnate a componente ostruttiva (ad esclusione dell´ e dell´ avanzato).
  • Malattie reumatiche: Osteoartrosi ed altre forme generative; Reumatismi extra articolari; Malattie delle vie respiratorie.
  • Malattie ginecologiche: Sclerosi dolorosa del connettivo pelvico di natura cicatriziale ed involutiva; Leucorrea persistente da vaginiti croniche specifiche o distrofiche.
  • Malattie dermatologiche: Eczema e dermatite atopica (escluse le forme vescicolari ed essudative); Dermatite seborroica ricorrente;Psoriasi (esclusa la forma postulosa, eritrodermica).
  • Malattie dell’apparato urinario: Calcolosi delle vie urinarie e sue recidive.
  • Malattie dell’apparato gastroenterico: Sindrome dell´ irritabile nella varietà  con stipsi; Dispepsia di origine gastroenterica e biliare.
  • Malattie otorinolaringoiatriche: Faringolaringiti croniche; Stenosi tubariche; Rinopatia vasomotoria; Otiti carattali croniche; Otiti croniche purulente non colesteatomatose.
  • Malattie vascolari: Postumi di flebopatie di tipo cronico.
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