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Quali sono le tutele previste per le lavoratrici autonome in gravidanza? Scopriamo tutte le misure esistenti cui fare riferimento.
Se per le lavoratrici dipendenti esiste un vero e proprio obbligo di astensione dal lavoro con tanto di possibilità di scegliere da quando iniziare a beneficiarne e la necessità di presentare la relativa documentazione e tutta una serie di tutele annesse (l’impossibilità – almeno sulla carta – di essere licenziate, demansionate e discriminate), cosa accade per le lavoratrici autonome? Vediamo di fare il punto della situazione.
Nella relativa scheda, l’INPS espone nel dettaglio lo strumento dell’Indennità di maternità/paternità per lavoratrici e lavoratori autonomi. Si tratta dell’indennità economica riconosciuta alle lavoratrici autonome durante il periodo di tutela della maternità. A differenza di quanto accade con le lavoratrici dipendenti, in questo caso non vi è l’obbligo di astensione dall’attività lavorativa.
La misura è rivolta ad artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali e pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne. Per poter accedere all’indennità di maternità è necessario in tutti i casi essere iscritte alla gestione INPS di riferimento ed essere in regola con il versamento dei contributi nei mesi del periodo di maternità.
Per quanto riguarda le lavoratrici libere professioniste iscritte ad enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza (come la Cassa
Forense per le avvocate o Inarcassa per architette e ingegneri), l’indennità è corrisposta dal competente ente e non dall’INPS.
L’indennità viene riconosciuta per i 2 mesi precedenti al parto e i 3 mesi successivi nella misura dell’80% della retribuzione giornaliera calcolata annualmente dalla legge in riferimento a ogni tipologia di attività. Nel caso di gravi complicanze o persistenti forme morbose che possono essere aggravate dalla gravidanza, confermate dai relativi accertamenti medici, l’indennità può essere richiesta anche per i periodi precedenti i due mesi prima del parto.
L’indennità di maternità alle lavoratrici autonome viene erogata dall’INPS mediante bonifico, accredito su conto corrente, libretto postale o carta di pagamento dotata di IBAN. Il diritto all’indennità scade dopo un anno a partire dal giorno successivo la fine del periodo indennizzabile.
Questa misura è prevista anche:
La domanda va inviata dopo il parto e può essere presentata online sul sito dell’INPS accedendo al servizio tramite PIN, SPID, Carta d’Identità Elettronica e Carta Nazionale dei Servizi oppure tramite il Contact center dell’INPS (raggiungibile al numero gratuito 803164 o a pagamento da rete mobile 06164164) o attraverso gli enti di patronato.
Il congedo parentale è, invece, il periodo di astensione facoltativa dal lavoro concesso per ogni figlio, durante il quale le lavoratrici percepiscono un’indennità economica sostitutiva del reddito da lavoro. Come spiegato dall’INPS nella relativa scheda, la misura è rivolta alle lavoratrici autonome in regola con il versamento dei contributi e per le quali vi è un’effettiva astensione dall’attività lavorativa.
Il congedo parentale spetta per un periodo massimo di 3 mesi per ogni figlio ed è usufruibile entro il primo anno di vita del bambino (o di ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento). Viene riconosciuta un’indennità del 30% della retribuzione convenzionale giornaliera della categoria di appartenenza che viene stabilita annualmente per legge.
In questo caso la domanda va presentata prima dell’inizio del periodo di congedo richiesto sempre tramite il sito INPS, il Contact center o gli enti di patronato.
L’altra tutela prevista per le lavoratrici autonome è l’accesso al cosiddetto Assegno unico e universale per i figli a carico. L’importo viene calcolato in base all’ISEE eventualmente comunicato e va, per ciascun figlio, da un minimo di 57€ a un massimo di 199,40€ che può essere maggiorato in caso di nuclei familiari numerosi, madri con meno di 21 anni, figli con meno di 1 anno e figli con disabilità.
La misura del congedo parentale è riconosciuta anche ai lavoratori autonomi per ogni figlio nelle medesime condizioni per le lavoratrici autonome. Per quel che riguarda l’indennità prevista per il congedo di maternità, il padre lavoratore autonomo ne può usufruire solamente quando la lavoratrice autonoma non può usufruirne. Questa eventualità si verifica in caso di morte o grave infermità della madre, abbandono del figlio o mancato riconoscimento e affidamento esclusivo al padre.
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