Subito dopo la nascita il bambino va inserito nell’anagrafe dello Stato civile: in Italia la dichiarazione di nascita per l’iscrizione del neonato nei registri dello Stato Civile è obbligatoria, perché permette di provare “l’esistenza” di una persona e di stabilire la sua identità e di inserirla in un nucleo familiare.

Quando bisogna fare la dichiarazione di nascita?

La dichiarazione di nascita deve essere fatta entro tre giorni dal parto direttamente presso la Direzione Sanitaria dell’ospedale o della Casa di cura dove è avvenuto il parto, una scelta comoda per molti genitori.

In alternativa, entro dieci giorni dall’evento, ci si può rivolgere all’ufficio di Stato civile del Comune in cui è avvenuta la nascita, oppure in quello in cui risiedono i genitori del bambino.

Se i genitori non risiedono nello stesso Comune la denuncia va presentata (salvo diverso accordo tra i genitori stessi) nel Comune di residenza della madre del bambino. Se i genitori sono sposati può essere presente solo uno dei due, diversamente è necessaria la presenza di entrambi.

La dichiarazione di nascita è un atto ufficiale gratuito. Va fatto oralmente e non ha più bisogno di testimoni (una volta si chiedeva la presenza di altre due persone oltre ai genitori del bambino).

La denuncia di nascita può essere fatta anche dopo i dieci giorni previsti dalla legge, ma in questo caso i genitori devono giustificare il ritardo che viene segnalato da parte dell’ufficiale di stato civile alla Procura della Repubblica.

Cosa serve per la dichiarazione di nascita?

Per poter completare la procedura di dichiarazione bisogna portare con sé alcuni documenti, ecco quali:

  • attestazione di nascita rilasciata dall’ospedale o dall’ostetrica che ha assistito al parto;
  • documento di identità del dichiarante;
  • per i genitori stranieri: permesso di soggiorno e/o passaporto.

Genitori non sposati: come funziona la dichiarazione?

Se i genitori non sono sposati, per la denuncia come anticipato è necessaria la presenza di entrambi. In casi particolari in cui non è possibile per i genitori essere presenti la denuncia di nascita può essere fatta da un procuratore speciale, oppure dal medico o l’ostetrica che hanno assistito al parto.

Chiunque presenti la dichiarazione di nascita del bambino deve sempre rispettare l’eventuale volontà della madre di non essere nominata.

Il cognome del bambino

In Italia il cognome viene assegnato nel momento in cui si presenta la dichiarazione di nascita, per l’iscrizione del bambino nel registro dello stato civile del Comune di riferimento. Se il neonato è figlio di una donna sposata prenderà sempre (e solo) il cognome del marito. In alcuni casi si potrà poi chiedere il cambio di cognome, ma in un secondo momento.

Nel caso di coppie non sposate se la dichiarazione di nascita è fatta congiuntamente il bambino prende il cognome del padre. Altrimenti prende il cognome del primo genitore che lo dichiarerà.

Se dopo essere stato riconosciuto dalla madre viene riconosciuto anche dal padre, i genitori potranno chiedere al Tribunale dei minori di utilizzare entrambi i cognomi o di mantenere solo a quello del padre.

Se la nascita avviene in casa

Per i parti che avvengono in un’abitazione privata, la dichiarazione di nascita può essere effettuata nel Comune di nascita o nel Comune di residenza dei genitori (o di uno dei genitori, se le loro residenze sono diverse).

Se la donna non è stata assistita da personale sanitario durante il parto e il dichiarante non è in grado di presentare l’attestato di avvenuto parto è possibile procedere alla denuncia della nascita del bambino con una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà nella quale si attesta che il parto è avvenuto senza assistenza medica.

La dichiarazione di nascita per genitori stranieri

I genitori stranieri che non hanno la residenza in Italia devono effettuare comunque la denuncia di nascita, che non dà diritto all’iscrizione automatica del bambino nell’anagrafe della popolazione residente ma consente di chiedere il certificato e l’estratto di nascita.

I bambini nati all’estero

I figli di cittadini italiani, anche se nati all’estero ed eventualmente in possesso di un’altra cittadinanza, sono considerati cittadini italiani, e la loro nascita deve essere registrata anche in Italia.

Inoltre, dal momento che un genitore che acquisisce la cittadinanza la trasmette ai figli minorenni e conviventi, la loro nascita deve essere registrata anche in Italia.

Scelta del nome del bambino

Al neonato si possono attribuire fino a tre nomi, che lo accompagneranno per tutta la vita e che, a differenza di quanto avveniva in passato, compariranno sempre sui suoi documenti.

L’attribuzione del nome è sottoposta ad alcune restrizioni: non si può attribuire al figlio il nome del padre o di un fratello o sorella viventi, né un cognome come nome e nemmeno nomi che indicano luoghi geografici o nomi “imbarazzanti”.

Ai figli di cui non siano conosciuti i genitori, infine, non si possono dare nomi o cognomi che si riferiscano alla loro origine.

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