Le misure di contenimento imposte dal decreto del Governo per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, con la conseguente impossibilità degli spostamenti dentro e al di fuori del proprio Comune, se non per comprovati motivi da segnalare sull’autocertificazione, ha ovviamente fatto sorgere più di una preoccupazione nei genitori separati, che, nei casi di affidamento condiviso, devono viaggiare per poter visitare il figlio, o prelevarlo per portarlo nella propria abitazione.

Per questo motivo, abbiamo chiesto all’Avvocata Sara Girelli di rispondere ad alcune delle domande e ai dubbi più frequenti nelle mamme e papà divorziati o in attesa di sentenza di separazione, per spiegare cosa è consentito fare e cosa no durante la pandemia.

Sono un padre separato. Posso andare a prendere i miei figli a casa della mia ex moglie e portarli nella mia?

Chiariamo subito che la risposta a questa domanda è “sì”. Ma, volendo allargare il discorso e fare alcune precisazioni, possiamo dire che le complicazioni in merito sono sopraggiunte soprattutto con l’entrata in vigore del secondo decreto, parzialmente modificativo del precedente.

Con il decreto dell’8 marzo, infatti, la Presidenza del Consiglio prevedeva ancora di potersi spostare nel medesimo comune per i suddetti comprovati motivi di necessità, e visto che il problema si sarebbe posto solo ne caso di genitori abitanti in due comuni diversi, la “situazione di necessità” indicata nell’autocertificazione avrebbe risolto il dilemma.

Con l’ordinanza del 22 marzo promulgata dal Ministero della Salute, e il secondo decreto si è eliminata di fatto la situazione di necessità, e si è cercato di limitare il più possibile gli spostamenti. Tuttavia, trattandosi di una situazione che riveste il carattere di quotidianità (il che non significa necessariamente che sia ripetuta ogni giorno, ma che sia abituale) e a carattere breve, lo spostamento del genitore per andare a prendere il figlio dalla casa presso cui è domiciliato è consentito, purché in presenza di autocertificazione. Se proprio si vuole essere ligi al dovere, si possono allegare le condizioni di divorzio e separazione dove sono indicate anche le modalità di affidamento dei figli.

Se il mio ex marito non viene a visitare i figli durante il periodo di quarantena, posso indicarlo al giudice come comportamento illecito?

Potrebbe essere certamente indicato al giudice, ma è poco plausibile che quest’ultimo considererà il comportamento come una mancanza. Se in una situazione normale, infatti, il comportamento sarebbe stato senz’altro sanzionabile, in una situazione limite come quella che stiamo affrontando l’assenza sarebbe motivata come dipendente da cause di forza maggiore.

Fatta la legge, trovato l’inganno? Qualche genitore potrebbe “approfittarne” per non frequentare i figli? Difficile, certo, ma non impossibile. Il consiglio è di “sondare” le buone intenzioni mantenendo un rapporto, seppur a distanza, basato magari su telefonate più frequenti o su videochiamate, che chiaramente non sostituiscono l’incontro fisico, ma certamente possono sopperire all’impossibilità dell’incontro, in maniera temporanea.

Se la causa di separazione e affidamento dei figli è in atto, in questo periodo il mio procedimento andrà avanti o no?

Il decreto ha previsto la chiusura delle aule di tribunale, sospendendo i termini per il compimento di ogni atto dei procedimenti rinviati. A questa decisione fanno però eccezione le cause in cui debbano essere tutelati gli interessi e i diritti dei minori, e quelle che abbiano per protagonisti persone in stato di detenzione. Quindi sì, il procedimento va avanti.

Se sono ancora in attesa dell’udienza del giudice, come posso andare a far visita ai miei figli? Posso incorrere in sanzioni?

Bisogna capire a che punto siamo. Se non c’è stata ancora neppure la prima udienza, quella dove generalmente il giudice prende provvedimenti anche a carattere di urgenza, le strade percorribili sono sostanzialmente due: si può prima di tutto procedere all’intermediazione tra avvocati, tentando di trovare un accordo, seppur provvisiorio, tra le parti. Ma se a tale accordo non si giunge, una delle due parti può presentare un’istanza al giudice, il quale fornisce un parere urgente. Tuttavia, se l’accordo raggiunto può soddisfare le parti, nulla vieta di mantenerlo come base anche per le successive udienze.

Cambia qualcosa nei casi di affidamento esclusivo? Cosa succede se il genitore, unico affidatario, viene riscontrato positivo al COVID-19?

Parliamo di una situazione piuttosto complessa. Credo che la procedura da seguire sia segnalare al medico anche la presenza di un minore in casa, in modo che questi possa fare le proprie valutazioni e decidere, eventualmente, se affidare temporaneamente il minore a parenti, amici o persino vicini di casa. L’affidamento all’altro genitore è escluso, dato che alla base dell’affido esclusivo ci sono problemi psichici, di dipendenze e di violenze, comunque spesso riconducibili alle prime due situazioni.

Cosa accade se la sentenza ha stabilito di poter frequentare il figlio solo nei luoghi pubblici?

Sono situazioni difficili; in linea di massima, se si riuscisse ad adoperare il buon senso e a “venirsi incontro”, almeno in tempo di emergenza, suggerirei ai genitori di mettere da parte astio e controversie per incontrarsi nella casa di uno dei due. Ma capisco che ci siano talune circostanze, ad esempio penso alle donne vittime di violenza da parte del marito, dove non si vuole assolutamente derogare, neppure ora.

Perciò, si può optare per videochiamate o telefonate più frequenti, che però spesso, ragionevolmente, non accontentano i genitori che rinunciano alla visita, oppure per incontri per strada, che comunque lascerei come ultima soluzione, dal momento in cui si tratta davvero di una situazione limite non favorevole ai bambini.

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