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Il Congedo parentale lavoratrici parasubordinate spetta alle madri o ai padri anche adottivi o affidatari lavoratori a progetto e categorie assimilate
Alle madri o ai padri anche adottivi o affidatari lavoratori a progetto e categorie assimilate (lavoratori a progetto, collaboratori coordinati e continuativi presso la P.A. e titolari di assegno di ricerca) iscritti alla gestione separata tenuti al versamento della contribuzione maggiorata dello 0,50% e, per i periodi successivi al 7.11.2007, dello 0,72%., spetta una indennità per congedo parentale per ogni figlio nato o entrato in famiglia dal 1.1.2007 per un periodo massimo di 3 mesi, anche frazionabile, entro il primo anno di vita del bambino.
Il congedo parentale spetta solo se tali lavoratori non risultano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e se non pensionati.
REQUISITO LAVORATIVO
Il congedo parentale è indennizzabile qualora sussista, nel periodo in cui si colloca il congedo stesso (circ. 137/2007 punto 2 ultimo capoverso):
REQUISITO CONTRIBUTIVO
Requisito minimo per il diritto alla indennità di maternità e cioè l’accredito di almeno 3 mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile per maternità e, nel caso di adozione e affidamento, nei 12 mesi che precedono la data di effettivo ingresso del minore nella famiglia, in caso di adozione o affidamento nazionale, ovvero la data di ingresso del minore in Italia, in caso di adozione o affidamento internazionale (circ. 137/2007 punto 2.1 lett. a).
Requisito minimo per il diritto alla indennità di maternità e cioè l’accredito di almeno 3 mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti l’insorgenza delle seguenti situazioni previste per il riconoscimento alla indennità di paternità:
Misura della prestazione
Il 30% di 1/365 del reddito derivante da collaborazione a progetto o coordinata e continuativa, percepito nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile per maternità, per tutte le giornate comprese nel periodo indennizzabile (circ. 137/2007 punto 2.1 lett. a).
Il 30% di 1/365 del reddito derivante da collaborazione a progetto o coordinata e continuativa, percepito nei 12 mesi precedenti l’insorgenza del diritto derivante da:
Spetta al padre anche in caso di adozione o affidamento qualora sussista in capo al padre stesso il previsto requisito contributivo nei 12 mesi precedenti l’effettivo ingresso in famiglia del minore sempre che la madre non ne faccia richiesta (circ. 137/2007 punto 2.1 lett. b).
Tre mesi entro il primo anno di vita del bambino. In caso di parto plurimo si ha diritto a 3 mesi per ogni figlio entro il 1° anno di vita (circ. 137/2007 punto 2).
La domanda deve essere presentata prima dell’inizio del congedo (su modello AST.FAC./GEST.SEP.), in caso contrario saranno indennizzabili soltanto i periodi successivi alla domanda (circ. 137/2007 punto 2 penultimo capoverso).
I periodi di astensione dall’attività lavorativa per i quali è corrisposta l’indennità per congedo parentale sono coperti da contribuzione figurativa valida sia ai fini del diritto che alla determinazione della misura della pensione (circ. 137/2007 punto 2.2, circ. 64 del 13.05.2010).
È prevista la possibilità di fare ricorso qualora sia negata l’indennità. Competente a decidere sul ricorso sarà il Comitato Amministratore per la Gestione Separata (circ. 137/2007 punto 2.4).
Fonte INPS
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