A CHI SPETTA

Circ. 137/2007 punto 2 – art. 1, comma 788 L. 296/2006 (finanziaria 2007)

Alle madri o ai padri anche adottivi o affidatari lavoratori a progetto e categorie assimilate (lavoratori a progetto, collaboratori coordinati e continuativi presso la P.A. e titolari di assegno di ricerca) iscritti alla gestione separata  tenuti al versamento della contribuzione maggiorata dello 0,50% e,  per i periodi successivi al 7.11.2007, dello 0,72%., spetta una indennità per congedo parentale  per ogni figlio nato o entrato in famiglia dal 1.1.2007 per un periodo massimo di 3 mesi, anche frazionabile, entro il primo anno di vita del bambino.
Il congedo parentale spetta solo se tali lavoratori non risultano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e se non pensionati.

NON SPETTA

Circ. 137/2007
  • Ai lavoratori che svolgono prestazioni occasionali (inferiori di durata a 30 gg. nell’anno solare e con compenso inferiore a 5000 euro con lo stesso committente)
  • Ai liberi professionisti che versano nella gestione separata
  • Ai lavoratori a progetto e coordinati e continuativi se risultano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e se  pensionati.
  • Non spetta per i parti o gli ingressi in famiglia intervenuti antecedentemente al 1° gennaio 2007 punto 2 circ. 137/2007

REQUISITI

REQUISITO LAVORATIVO

Il congedo parentale è indennizzabile qualora sussista, nel periodo in cui si colloca il congedo stesso (circ. 137/2007  punto 2 ultimo capoverso):

  • un rapporto di lavoro ancora in corso
  • l’effettiva astensione dall’attività lavorativa: non è possibile per tali lavoratori proseguire l’attività lavorativa nel periodo in cui fruiscono dell’indennità per congedo parentale, nè possono intraprendere nello stesso periodo una nuova attività  lavorativa sia essa dipendente, parasubordinata o autonoma  (circ. 62 del 29.04.2010).

REQUISITO CONTRIBUTIVO

  • Madri

Requisito minimo per il diritto alla indennità di maternità e cioè l’accredito di almeno 3 mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile per maternità e, nel caso di adozione e affidamento, nei 12 mesi che precedono la data di effettivo ingresso del minore nella famiglia, in caso di adozione o affidamento nazionale, ovvero la data di ingresso del minore in Italia, in caso di adozione o affidamento internazionale (circ. 137/2007 punto 2.1 lett. a).

  • Padri

Requisito minimo per il diritto alla indennità di maternità e cioè l’accredito di almeno 3 mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti l’insorgenza delle seguenti situazioni previste per il riconoscimento alla indennità  di paternità:

  • Morte o grave infermità della madre
  • Abbandono del figlio
  • Affidamento esclusivo del bambino al padre
  • Adozione o affidamento non esclusivi, qualora la madre non ne faccia richiesta. In questo caso il reddito da prendere a riferimento per il calcolo della indennità  è quello percepito nei 12 mesi precedenti l’ingresso in famiglia del minore (circ. 137/2007 punto 2.1 lett. b).

QUANTO SPETTA

Misura della prestazione

  • Madre

Il 30% di 1/365 del reddito derivante da collaborazione a progetto o coordinata e continuativa, percepito nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile per maternità, per tutte le giornate comprese nel periodo indennizzabile (circ. 137/2007 punto 2.1 lett. a).

  • Padre

Il 30% di 1/365 del reddito derivante da collaborazione a progetto o coordinata e continuativa, percepito nei 12 mesi precedenti  l’insorgenza del diritto derivante da:

  • morte o grave infermità della madre,
  • abbandono del figlio da parte della madre,
  • affidamento esclusivo del minore al padre.

Spetta al padre anche in caso di adozione o affidamento qualora sussista in capo al padre stesso il previsto requisito contributivo nei 12 mesi precedenti l’effettivo ingresso in famiglia del minore sempre che la madre non ne faccia richiesta (circ. 137/2007 punto 2.1 lett. b).

DURATA

Tre mesi entro il primo anno di vita del bambino. In caso di parto plurimo si ha diritto a 3 mesi per ogni figlio entro il 1° anno di vita (circ. 137/2007 punto 2).

DOMANDA

La domanda deve essere presentata prima dell’inizio del congedo (su modello AST.FAC./GEST.SEP.), in caso contrario saranno indennizzabili soltanto i periodi successivi alla domanda (circ. 137/2007 punto 2 penultimo capoverso).

CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

I periodi di astensione dall’attività lavorativa per i quali è corrisposta l’indennità per congedo parentale sono coperti da contribuzione figurativa valida sia ai fini del diritto che alla determinazione della misura della pensione (circ. 137/2007 punto 2.2, circ. 64 del 13.05.2010).

RICORSO

È prevista la possibilità di fare ricorso qualora sia negata l’indennità. Competente a decidere sul ricorso sarà il Comitato Amministratore per la Gestione Separata (circ. 137/2007 punto 2.4).

 

Fonte INPS

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Categorie

  • Servizi e diritti