Congedo parentale per le lavoratrici autonome (Astensione facoltativa)

Congedo parentale per le lavoratrici autonome spetta alle artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, mezzadre, colone e imprenditrici agricole a titolo principale madri naturali per ogni bambino nato dal 1.1.2000 per un periodo massimo di 3 mesi, anche frazionabile, da fruire entro il primo anno di vita del bambino

A CHI SPETTA

  • Alle artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, mezzadre, colone e imprenditrici agricole a titolo principale madri naturali per ogni bambino nato dal 1.1.2000 per un periodo massimo di 3 mesi, anche frazionabile, da fruire entro il primo anno di vita del bambino;
  • Alle artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, mezzadre, colone e imprenditrici agricole a titolo principale madri affidatarie e adottive per ciascun minore fino a 12 anni di età, per un periodo massimo di 3 mesi da fruire nei primi 3 anni dalla data di ingresso del bambino nella famiglia e comunque non oltre i 15 anni di età.

I requisiti

L’indennità per congedo parentale è subordinata all’iscrizione nella rispettiva gestione previdenziale e alla vivenza del bambino.
Si prescrive decorso un anno dalla fine del periodo di congedo richiesto.
La prescrizione può essere interrotta con richieste scritte presentate dalla lavoratrice, da un ente di Patronato o dal legale rappresentante, dalla stessa delegato, con la conseguenza che il termine annuale ricomincia a decorrere dalla data di presentazione o ricezione all’Istituto della richiesta.

Il calcolo dell’indennità

Le madri lavoratrici autonome comprese le imprenditrici agricole a titolo principale hanno diritto ad una indennità , per congedo parentale, pari al 30% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita per legge ogni anno per ciascuna categoria di appartenenza.

Artigiane e commercianti

Per gli eventi indennizzabili iniziati nel 2009 (circ. 36/2009, punto 6) e nel 2010 (circ. 37/2010 punto 6), la retribuzione convenzionale giornaliera da prendere a base per il calcolo è pari:

  • per le lavoratrici artigiane, ad € 38,72 per l’anno 2009, ad € 38,99 per l’anno 2010;
  • per le lavoratrici commercianti, ad € 33,93 per l’anno 2009, ad € 34,17 per l’anno 2010.

Coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole a titolo principale

La retribuzione convenzionale giornaliera è pari a:

  • € 37,49 per le nascite avvenute nel 2009 anche quando il periodo indennizzabile abbia avuto inizio nel 2008.
  • € 38,69 per le nascite avvenute nel 2010 anche quando il periodo indennizzabile abbia avuto inizio nel 2009.

È necessaria l’astensione dall’attività  lavorativa, comprovata da dichiarazione di responsabilità  resa dalla lavoratrice sul modello di domanda appositamente predisposto mod. AST. FAC. LAV. AUT (codice SR59).

Durante la fruizione del congedo parentale, non è possibile proseguire l’attività  lavorativa, nè è possibile intraprenderne una nuova sia essa dipendete, parasubordinata o autonoma (circ. n. 62 del 29.04.2010)

In caso di parto gemellare o plurigemellare, è riconosciuta la possibilità di moltiplicare il periodo di congedo per il numero dei bambini tenendo presente il limite di 1 anno di età  del bambino (Msg.569 del 27.06.2001).

DECORRENZA (circ. 136 del 26.07.2002)

  • L’indennità decorre dal giorno richiesto se la domanda è stata presentata prima del congedo.
  • In caso contrario sono indennizzabili i periodi successivi alla data della richiesta.

L’indennità è riconoscibile in presenza del pagamento dei contributi relativi al mese precedente a quello in cui ha inizio il congedo ovvero in presenza del pagamento dei contributi relativi al medesimo mese in cui inizia il congedo (circ. 136/2002).
Il pagamento dei contributi viene effettuato trimestralmente, attraverso l’utilizzo del modello F24. La scadenza per il versamento dei contributi è fissata nei mesi di maggio, agosto, novembre dell’anno in corso e febbraio dell’anno successivo.

Per le affittacamere l’indennità, calcolata sulla retribuzione giornaliera convenzionale prevista per le esercenti attività commerciale, è erogabile in presenza del pagamento del contributo fisso annuo (Euro 7,49) che deve essere versato interamente in occasione del primo pagamento contributivo IVS dell’anno (circ. 136 del 26.07.2002):

  • il contributo di maternità è versato per l’intero anno anche nell’ipotesi di versamenti contributivi IVS non sufficienti a coprire i mesi corrispondenti a quelli di maternità:
  • la mancanza assoluta di attività non consente il versamento del contributo di maternità.

N.B.: Il padre lavoratore autonomo non ha diritto all’indennità per congedo parentale.

In caso di fruizione da parte di entrambi i genitori (madre autonoma e padre dipendente) il periodo massimo complessivo tra i due è pari a 10 mesi (3 per la madre e 7 per il padre).

Madre autonoma e padre dipendente possono fruire entrambi dei rispettivi congedi anche contemporaneamente ed il padre lo può utilizzare anche durante il periodo in cui la madre autonoma usufruisce dell’indennità all’80%.

Le modalità di pagamento

L’indennità viene pagata direttamente dall’Inps.

L’interessata deve indicare sulla domanda una delle seguenti modalità:

  • bonifico su conto corrente bancario o postale;
  • allo sportello di un qualsiasi Ufficio Postale del territorio nazionale localizzato per CAP, previo accertamento dell’identità del percettore:
    • da un documento di riconoscimento;
    • dal codice fiscale;
    • dalla consegna dell’originale della lettera di avviso della disponibilità del pagamento trasmessa all’interessato via Postel con Posta Prioritaria.

N.B.: Nel caso di accredito in c/c bancario o postale devono essere indicate le coordinate bancarie o postali (codice IBAN).

La domanda

Deve essere presentata all’Inps di residenza prima di ogni inizio dei periodi di astensione utilizzando il nuovo mod. AST. FAC. LAV. AUT. (codice SR59) predisposto per l’acquisizione delle informazioni necessarie al completo esame della domanda che consente anche la sospensione dell’obbligo contributivo.

Nel caso in cui la lavoratrice fruisca del congedo parentale deve dar corso alla sospensione dell’obbligo contributivo che potrà riguardare esclusivamente mesi solari interi, in quanto il contributo obbligatorio è dovuto alla gestione anche per i mesi nei quali viene prestata attività anche per un solo giorno.

Ai fini della sospensione dell’obbligo contributivo le coltivatrici dirette, colone, mezzadre ed imprenditrici agricole a titolo principale devono presentare all’Inps il mod. CD1 Var. indicando esattamente l’inizio e la cessazione del periodo oggetto dell’astensione.

Fonte Inps

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  • Servizi e diritti