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Congedo parentale per le lavoratrici autonome spetta alle artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, mezzadre, colone e imprenditrici agricole a titolo principale madri naturali per ogni bambino nato dal 1.1.2000 per un periodo massimo di 3 mesi, anche frazionabile, da fruire entro il primo anno di vita del bambino
L’indennità per congedo parentale è subordinata all’iscrizione nella rispettiva gestione previdenziale e alla vivenza del bambino.
Si prescrive decorso un anno dalla fine del periodo di congedo richiesto.
La prescrizione può essere interrotta con richieste scritte presentate dalla lavoratrice, da un ente di Patronato o dal legale rappresentante, dalla stessa delegato, con la conseguenza che il termine annuale ricomincia a decorrere dalla data di presentazione o ricezione all’Istituto della richiesta.
Le madri lavoratrici autonome comprese le imprenditrici agricole a titolo principale hanno diritto ad una indennità , per congedo parentale, pari al 30% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita per legge ogni anno per ciascuna categoria di appartenenza.
Per gli eventi indennizzabili iniziati nel 2009 (circ. 36/2009, punto 6) e nel 2010 (circ. 37/2010 punto 6), la retribuzione convenzionale giornaliera da prendere a base per il calcolo è pari:
Coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole a titolo principale
La retribuzione convenzionale giornaliera è pari a:
È necessaria l’astensione dall’attività lavorativa, comprovata da dichiarazione di responsabilità resa dalla lavoratrice sul modello di domanda appositamente predisposto mod. AST. FAC. LAV. AUT (codice SR59).
Durante la fruizione del congedo parentale, non è possibile proseguire l’attività lavorativa, nè è possibile intraprenderne una nuova sia essa dipendete, parasubordinata o autonoma (circ. n. 62 del 29.04.2010)
In caso di parto gemellare o plurigemellare, è riconosciuta la possibilità di moltiplicare il periodo di congedo per il numero dei bambini tenendo presente il limite di 1 anno di età del bambino (Msg.569 del 27.06.2001).
DECORRENZA (circ. 136 del 26.07.2002)
L’indennità è riconoscibile in presenza del pagamento dei contributi relativi al mese precedente a quello in cui ha inizio il congedo ovvero in presenza del pagamento dei contributi relativi al medesimo mese in cui inizia il congedo (circ. 136/2002).
Il pagamento dei contributi viene effettuato trimestralmente, attraverso l’utilizzo del modello F24. La scadenza per il versamento dei contributi è fissata nei mesi di maggio, agosto, novembre dell’anno in corso e febbraio dell’anno successivo.
Per le affittacamere l’indennità, calcolata sulla retribuzione giornaliera convenzionale prevista per le esercenti attività commerciale, è erogabile in presenza del pagamento del contributo fisso annuo (Euro 7,49) che deve essere versato interamente in occasione del primo pagamento contributivo IVS dell’anno (circ. 136 del 26.07.2002):
N.B.: Il padre lavoratore autonomo non ha diritto all’indennità per congedo parentale.
In caso di fruizione da parte di entrambi i genitori (madre autonoma e padre dipendente) il periodo massimo complessivo tra i due è pari a 10 mesi (3 per la madre e 7 per il padre).
Madre autonoma e padre dipendente possono fruire entrambi dei rispettivi congedi anche contemporaneamente ed il padre lo può utilizzare anche durante il periodo in cui la madre autonoma usufruisce dell’indennità all’80%.
L’indennità viene pagata direttamente dall’Inps.
L’interessata deve indicare sulla domanda una delle seguenti modalità:
N.B.: Nel caso di accredito in c/c bancario o postale devono essere indicate le coordinate bancarie o postali (codice IBAN).
Deve essere presentata all’Inps di residenza prima di ogni inizio dei periodi di astensione utilizzando il nuovo mod. AST. FAC. LAV. AUT. (codice SR59) predisposto per l’acquisizione delle informazioni necessarie al completo esame della domanda che consente anche la sospensione dell’obbligo contributivo.
Nel caso in cui la lavoratrice fruisca del congedo parentale deve dar corso alla sospensione dell’obbligo contributivo che potrà riguardare esclusivamente mesi solari interi, in quanto il contributo obbligatorio è dovuto alla gestione anche per i mesi nei quali viene prestata attività anche per un solo giorno.
Ai fini della sospensione dell’obbligo contributivo le coltivatrici dirette, colone, mezzadre ed imprenditrici agricole a titolo principale devono presentare all’Inps il mod. CD1 Var. indicando esattamente l’inizio e la cessazione del periodo oggetto dell’astensione.
Fonte Inps
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