Oltre ai lavoratori dipendenti e autonomi anche i collaboratori domestici (colf, babysitter e badanti) usufruiscono dei diritti in caso di maternità e paternità: l’Inps chiarisce il funzionamento del congedo di maternità anche in questi casi. Durante l’astensione obbligatoria dal lavoro anche la collaboratrice domestica ha infatti diritto a conservare il posto di lavoro, all’astensione dal lavoro e a un’indennità sostitutiva della retribuzione.

Come funziona il congedo colf e badanti

Si può usufruire del congedo di maternità in tre modalità distinte:

  • entro i due mesi precedenti la data presunta del parto, tranne nel caso in cui la futura mamma si avvalga della flessibilità e decida di continuare a lavorare fino al nono mese di gravidanza
  • se il parto avviene dopo la data presunta si può farne richiesta per il periodo che intercorre tra la data presunta del parto e quella effettiva
  • nel corso dei tre mesi successivi alla nascita del figlio, ad eccezione del caso in cui la mamma si sia avvalsa della flessibilità, che prevede l’astensione di quattro mesi dopo il parto
  • nel corso dei giorni di maternità non goduti prima del parto se avviene prima del previsto. In questo caso i giorni di  congedo si aggiungono al periodo di congedo di maternità successivi al parto

La collaboratrice domestica (e il padre che lavora come collaboratore domestico) possono usufruire dell’indennità di maternità coperta dall’Inps per l’80% della retribuzione giornaliera convenzionale settimanale (secondo i calcoli aggiornati che si trovano nella circolare Inps n. 61 del 2018).

A chi spetta il congedo di maternità

Il congedo di maternità spetta alle collaboratrici domestiche neomamme anche nel caso di adozioni o affidi. Se si tratta di adozione o affidamento nazionale, riporta la circolare dell’Inps, alla lavoratrice spettano cinque mesi di congedo con relativa indennità a partire dall’ingresso del minore nella famiglia, se si tratta invece di adozioni internazionali il congedo (sempre con indennità) è di cinque mesi. Se infine l’affidamento non è preadottivo i mesi di congedo con indennità previsti sono tre, da fruire nei cinque mesi successivi all’arrivo del minore.

Anche nel caso delle collaboratrici domestiche la tutela di maternità può iniziare poi prima del congedo di maternità (è detta interdizione anticipata). Nel caso di periodi successivi al congedo (e fino a sette mesi dalla nascita o dall’adozione e affidamento) si parla invece di interdizione prorogata. Come riporta il sito dell’Inps

I provvedimenti di interdizione sono adottati dalla Asl (Azienda Sanitaria Locale) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza (solo interdizione anticipata) oppure dalla Dtl (Direzione Territoriale del Lavoro) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino o quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni (interdizione anticipata e prorogata).

Anche il papà può usufruire del congedo di paternità, che consiste nell’astensione dal lavoro per la durata del congedo di maternità (dopo la nascita del figlio) non goduto dalla madre.

I requisiti per accedere all’indennità di maternità

Per poter richiedere l’indennità di maternità per la collaboratrice domestica devono risultare versati a suo carico 52 contributi settimanali (anche estranei al settore del lavoro domestico) nei 24 mesi precedenti all’astensione obbligatoria o, in alternativa, 26 contributi settimanali nel corso dei 12 mesi precedenti alla richiesta. Se la contribuzione non è sufficiente a raggiungere i requisiti per l’indennità può comunque servire per accedere all’assegno di maternità.

Come presentare la domanda di congedo

La domanda per il congedo di maternità o paternità, indica l’Inps, va presentata

Prima dell’inizio della maternità e mai oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile, pena la prescrizione del diritto all’indennità. La lavoratrice è tenuta inoltre a comunicare la data di nascita del figlio e le relative generalità entro 30 giorni dal parto.

Come negli altri casi anche per i collaboratori domestici la domanda di congedo va presentata sul portale web del Servizio di previdenza nazionale (www.inps.it), oppure rivolgendosi ai servizi telematici degli enti di patronato o, ancora, telefonando al Contact center al numero 803 164 da rete fissa e 06 164 164 da cellulare.

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