
Per accedere alle tutele previste dalla legge per le donne lavoratrici ecco quando, come e chi deve rilasciare il certificato di gravidanza.
Caratteristiche, requisiti e informazioni per la procedura per la compilazione della domanda per il congedo di maternità obbligatorio.
Il congedo di maternità obbligatorio è una delle prestazioni, insieme al congedo di paternità e al congedo parentale facoltativo, riconosciuto alle madri e ai padri durante la gravidanza, il puerperio e i primi anni di vita del bambino.
Il congedo di maternità è detto obbligatorio in quanto, come stabilito dal Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (il Decreto Legislativo 151 del 26 marzo 2001), l’astensione dal lavoro è un diritto indisponibile della lavoratrice a cui essa non può in alcun caso rinunciare.
L’articolo 16 del Testo Unico stabilisce che (articolo 16) è vietato adibire al lavoro le donne durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto, per il periodo intercorrente la data presunte e quella effettiva (nel caso avvenisse oltre quella prevista) e nei 3 mesi dopo il parto. Sostanzialmente, quindi, il congedo di maternità obbligatorio è il periodo di astensione dal lavoro di 5 mesi che fino al 2019 poteva essere usufruito nella formula 2+3, ovvero 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo di esso.
Con la Legge di Bilancio 2019, come precisato dal Dipartimento per le politiche della famiglia, si è modificato il comma 1 dell’articolo 16 prevedendo la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto, quindi usufruendo dei 5 mesi dopo di esso e continuando a lavorare fino al giorno prima.
Per le gravidanze a rischio e per quelle nelle quali la donna svolge mansioni incompatibili con una gravidanza è possibile prevedere un’astensione obbligatoria dal lavoro anticipata rispetto ai 2 mesi antecedenti al parto.
La scelta di avvalersi del congedo di maternità flessibile è della lavoratrice purchè vi sia un attestato del medico del Servizio Sanitario
Nazionale o con esso convenzionato avvallato dal medico competente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, nel quale certifichino
l’assenza di rischio alla salute della lavoratrice e alla corretta prosecuzione della gravidanza. Oltre ad essere un obbligo del datore
di lavoro è un diritto indisponibile per la lavoratrice, e, pertanto, in nessun caso l’astensione può essere oggetto di rinuncia neppure a fronte di comprovata certificazione medica attestante le condizioni di buona salute della lavoratrice.
Il congedo di maternità obbligatorio spetta esclusivamente alle donne lavoratrici con un contratto di lavoro subordinato. Infatti, precisa l’approfondimento della Commissione Europea, per le lavoratrici autonome o libere professioniste l’indennità è slegata dall’obbligo di astensione dal lavoro.
Sono beneficiarie del congedo di maternità obbligatorio anche le lavoratrici autonome con un contratto a tempo determinato iscritto alla Gestione Separata dell’INPS, le lavoratrici agricole, le collaboratrici familiari, le badanti e le lavoratrici con un contratto di lavoro sospeso. Il congedo è previsto anche per le lavoratrici disoccupate, ma questo contributo interrompe l’erogazione della Naspi (la disoccupazione).
L’indennità prevista dal congedo di maternità obbligatorio riguarda anche i casi di adozione o affidamento di minori e i 5 mesi previsti decorrono dalla data dell’ingresso del minore in famiglia. Inoltre, nei casi in cui ci fossero condizioni che impediscono alla madre di beneficiare del congedo, l’astensione dal lavoro spetta al padre.
Le lavoratrici hanno facoltà di riprendere in qualunque momento le proprie attività professionali, dandone preavviso di 10 giorni, nel caso di interruzione di gravidanza (spontanea o terapeutica) successiva al 180° giorno dopo l’inizio della gravidanza o anche in caso di morte del bambino alla nascita o durante il periodo del congedo di maternità.
In caso di interruzione di gravidanza verificatasi oltre il terzo mese di gestazione, l’indennità è corrisposta per un periodo di 30 giorni.
In presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare del congedo, l’astensione dal lavoro spetta al padre
(congedo di paternità).
L’indennità economica riconosciuta è pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera percepita nell’ultimo mese di lavoro. Per le lavoratrici autonome è del 30% della retribuzione giornaliera convenzionale così come per i liberi professionisti con partita IVA iscritti alla Gestione Separata dell’INPS.
I genitori possono richiedere fino a 10 mesi di congedo in aggiunta al periodo obbligatorio, in modo continuativo o frazionato; per i primi due mesi l’indennità prevista è pari all’80% della retribuzione; per i successivi 8 mesi l’indennità è pari al 30% della retribuzione.
Per richiedere e ottenere l’indennità prevista dal congedo di maternità obbligatoria è necessario presentare la relativa domanda all’INPS. Domanda che può essere presentata, autonomamente o tramite patronato, solamente in via telematica tramite il sito ufficiale dell’INPS e utilizzando lo SPID.
Al momento dell’inserimento della domanda bisogna selezionare la modalità di pagamento: a conguaglio o pagamento diretto. La prima opzione va selezionata dalle lavoratrici dipendenti, la seconda da tutte le altre.
Chi usufruisce del periodo di indennità che inizia prima del parto deve presentare due domande, una per il periodo che termina con la data presunta del parto e l’altra per il periodo successivo al parto. Le domande possono essere inserite entro un anno dalla fine del periodo indennizzabile.
In base al tipo di congedo di maternità obbligatorio variano i documenti da allegare alla domanda:
Le lavoratrici dipendenti della Pubblica Amministrazione non devono presentare la domanda all’INPS ma direttamente alla propria amministrazione.
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