Il Regno Unito ha appena approvato un congedo per aborto spontaneo. E l'Italia?

Entrerà in vigore a breve, e concederà un periodo di congedo a chi ha perso un figlio durante la gravidanza, seguendo l'esempio di Nuova Zelanda e Germania.

Perdere un figlio durante la gravidanza è un evento devastante, eppure quello per l’aborto spontaneo sembra essere ancora oggi un lutto non del tutto riconosciuto.

Per fortuna, pare che in qualche Paese le cose stiano cambiando: nel Regno Unito, ad esempio, una nuova legge garantirà presto ai genitori due settimane di congedo di lutto retribuito dopo un aborto spontaneo, seguendo quanto già fatto in Nuova Zelanda e riconoscendo finalmente ciò che le famiglie hanno sempre saputo, ovvero che la perdita di una gravidanza non è solo un evento medico, è un trauma emotivo e fisico che merita tempo per guarire.

Da febbraio, inoltre, anche in Germania le donne potranno godere, a partire dal prossimo 1° giugno, del congedo di maternità se hanno un aborto spontaneo dopo la tredicesima settimana di gravidanza

Le cose, però, non stanno così nel resto del mondo: negli Stati Uniti, ad esempio, non esiste una legge federale che dia alle donne il tempo di elaborare il lutto o di riprendersi, e il Family and Medical Leave Act (FMLA) che regola i congedi, potrebbe coprire il caso dell’aborto spontaneo solo qualora un operatore sanitario lo riconoscesse come una “grave condizione medica”, senza comunque essere retribuito.
La scelta di offrire un congedo per aborto spontaneo è lasciata alla discrezionalità di alcune aziende, ma c’è da dire che la maggior parte dei luoghi di lavoro non riconosce nemmeno la perdita di gravidanza come qualcosa che merita un periodo di pausa.

E in Italia, come stanno le cose? Nel nostro Paese è il Testo Unico contenuto nel D. Lgs 151/2001 a regolare il tema, facendo un distinguo tra aborti che avvengono prima dei 180 giorni e aborti che avvengono dopo tale data, e considerando l’interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, a tutti gli effetti una malattia.

Se l’aborto avviene prima del 180° giorno di gestazione – ovvero circa 6 mesi – si avrà diritto al solo congedo per malattia, con relativa indennità, ovvero per un periodo compreso tra i 7 e i 14 giorni, a seconda di quanto stabilito dal proprio medico di medicina generale. Se invece l’interruzione avviene dopo i 180 giorni dall’inizio della gestazione, il TU riconosce un congedo di tre mesi, con relativa indennità; lo stesso discorso vale per libere professioniste e lavoratrici autonome se iscritte all’INPS, mentre se iscritte a casse private dipende dal singolo ente.

Dal 2021, inoltre, il congedo per aborto spontaneo è stato riconosciuto anche ai padri, sempre e solo se l’interruzione avviene oltre il 180° giorno. Non esiste tuttavia una legge specifica che regoli un congedo specificatamente per aborto spontaneo.

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