Ancora novità per il congedo parentale e le indennità previste per i neo-genitori del 2019. Con la circolare n 109/2018, l’Inps ha dato indicazioni riguardo all’indennità di maternità o paternità e congedo parentale in favore di lavoratrici e lavoratori iscritti alla Gestione separata. Si tratta di un fondo pensionistico nato con la L. 335/95 (art. 2, c. 26) di riforma del sistema pensionistico, conosciuta come riforma Dini.

Tale circolare fornisce indicazioni sul diritto all’indennità di maternità o paternità per i lavoratori iscritti alla Gestione separata e la novità più importante sta nel fatto che tale tutela non è più condizionata all’obbligo di astensione dal lavoro, includendo sia le nascite che le adozioni.

I neo-genitori potranno dunque ricevere l’indennità pur continuando a percepire il compenso lavorativo. L’unico requisito resta l’aver versato tre mensilità contributive, comprensive dell’aliquota maggiorata, nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo di indennità.

Resta invece l’obbligo di astensione lavorativa nel caso di interdizione durante la gravidanza. In caso contrario, l’Inps non verserà l’indennità corrispettiva. Nella circolare si fa inoltre menzione di alcuni casi particolari e del conseguente trattamento economico/di congedo, visto che molti presentano novità rispetto al passato:

  • In caso di parto prematuro o post-termine, l’indennità di maternità/paternità verrà erogata a prescindere dall’effettiva astensione dal lavoro, anche nel caso in cui il periodo indennizzato vada oltre i cinque mesi e un giorno;
  • In caso di richiesta di maternità/paternità flessibile vige l’obbligo di comunicare tale scelta all’Inps;
  • In caso di rinvio o sospensione del congedo parentale per ricovero del figlio, sarà necessario solamente dare comunicazione all’Inps della data di inizio e di fine della sospensione, senza bisogno di fornire attestazione medica contenente la data delle dimissioni del bambino.

Quanto al congedo parentale, la circolare sancisce che può essere fruito per un massimo di sei mesi, contro i tre del passato, entro i primi tre anni di vita del bambino (sia in caso di parto che di adozione nazionale e internazionale). Anche questo rappresenta una novità, in quanto il periodo di fruizione del congedo era precedentemente solo di un anno.

Qualora il congedo venga goduto dopo il primo anno di vita (o di adozione) del bambino, fino al terzo, il trattamento economico sarà corrisposto a condizione che siano state versate le tre mensilità contributive nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile di congedo parentale.

Attualmente queste misure, chiaramente definite, appaiono come un’eccezione visto il destino di alcune forme di agevolazione per la maternità e la paternità, ancora fumoso. Fino alla definitiva approvazione della legge di bilancio 2019 infatti, resta in bilico l’approvazione del bonus mamma domani e del bonus asilo nido mentre il bonus bebè potrebbe subire importanti modifiche.

Incerto tuttora anche il destino del congedo di paternità, dal momento che ufficialmente i quattro giorni di astensione lavorativa riconosciuta ai neo-papà e fruibile entro i 5 mesi dalla nascita o l’adozione del bambino non sono stati confermati per il prossimo anno.

Qualche novità è attesa dagli 3mila emendamenti presentati da tutte le forze politiche (maggioranza compresa) alla Legge di Bilancio. Molti riguardano proprio le misure per la maternità e la famiglia: tra queste torna l’ipotesi di confermare il congedo di paternità e il bonus bebè, che – dopo molte polemiche – rientra in manovra con un aumento del 20% per il secondo figlio: la parola definitiva spetterà al Parlamento, chiamato a votare la legge entro la fine dell’anno.

Seguici anche su Google News!
Ti è stato utile?
Rating: 5.0/5. Su un totale di 1 voto.
Attendere prego...

Categorie

  • Servizi e diritti