Congedo di maternità e di paternità: cosa cambia dal 13 agosto

Dal questo giorno entrano in vigore le novità normative che riguardano il congedo parentale, previste dal decreto legislativo n. 105 del 30 giugno 2022. Le nuove disposizioni, si legge sul sito dell’Inps, “Promuovono un miglioramento della conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare".

Dal 13 agosto 2022 entrano in vigore tutte le novità normative che riguardano il congedo parentale, sia di maternità che di paternità previste dal decreto legislativo n. 105 del 30 giugno 2022. Le nuove disposizioni, si legge sul sito dell’Inps, “Promuovono un miglioramento della conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare per tutti i lavoratori che svolgono ruoli di cura come genitori o prestatori di assistenza, puntando anche al raggiungimento di una effettiva parità di genere sia sul lavoro che in famiglia”.

Tra le novità vi è l’introduzione del congedo di paternità obbligatorio, che consente al padre lavoratore di fruire di un periodo di congedo di 10 giorni lavorativi, compresi tra i due mesi precedenti e i cinque successivi al parto, anche in caso di nascita o morte perinatale del bambino. I giorni di congedo sono fruibili dal padre anche (ma non solo) durante il congedo di maternità della madre lavoratrice e sono compatibili (non negli stessi giorni) con il congedo di paternità cosiddetto “alternativo”.

Inoltre, in caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi, e si applica anche al padre adottivo o affidatario. L’indennità giornaliera viene riconosciuta al 100% della retribuzione. Per quanto riguarda le lavoratrici autonome l’indennità giornaliera vale anche per i periodi antecedenti i due mesi prima del parto, nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose. L’indennità è calcolata alla stessa stregua dei periodi di tutela della maternità/paternità a seconda della categoria di appartenenza della lavoratrice autonoma.

Anonimo

chiede:

Novità anche nel congedo per i genitori lavoratori iscritti alle varie gestioni: “Fino al dodicesimo anno di vita del figlio – si legge sempre nel messaggio Inps a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione. I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione”.

Le novità della normativa prevede diversi periodi di congedo parentale indennizzabili: alla madre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di tre mesi, non trasferibili all’altro genitore, stessa situazione per il padre; entrambi i genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di tre mesi, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di nove mesi (e non più sei).

Restano, invece, immutati i limiti massimi individuali e di entrambi i genitori. Inoltre, al genitore solo sono riconosciuti 11 mesi continuativi o frazionati, di congedo parentale, di cui nove mesi (e non più sei) sono indennizzabili al 30% della retribuzione. Per i periodi di congedo parentale ulteriori ai nove mesi indennizzabili, sia per la coppia che per il genitore solo, è dovuta, fino al dodicesimo anno (e non più fino all’ottavo) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), un’indennità pari al 30% della retribuzione, a patto che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.

I genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata, invece, possono fruire del congedo parentale entro il dodicesimo anno di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia/Italia del minore in caso di adozione o affidamento preadottivo. Infine i lavoratori autonomi, avranno diritto a tre mesi di congedo parentale, da fruire entro l’anno di vita del figlio (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento).

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