Anche il congedo di maternità va conteggiato per gli scatti di carriera. Lo stabilisce una sentenza della Corte d’Appello di Venezia, che conferma la decisione del Giudice del lavoro in merito a una controversia sollevata da una lavoratrice del settore dei trasporti aerei e aeroportuali.

Nel dispositivo di sentenza (841/2018) si evidenzia come, secondo quanto previsto dalla legge, anche durante il congedo di maternità per i contratti di lavoro collettivo nazionale (Ccnl) bisogna tenere conto del periodo di assenza dal lavoro per gli eventuali scatti di carriera, se il contratto stesso non specifica particolari requisiti oltre a quello temporale.

La legge prevede infatti che, alla fine del periodo di congedo di maternità

La donna ha diritto di riprendere il proprio lavoro o un posto equivalente secondo termini e condizioni che non le siano meno favorevoli, e a beneficiare di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro che le sarebbero spettati durante la sua assenza.

La Corte d’Appello di Venezia richiama inoltre la sentenza 595 del 6 marzo 2014 della Corte europea di Giustizia, secondo cui i periodi di congedo di maternità obbligatorio vanno ritenuti servizio effettivo. Diversamente, per i giudici, si configura una condotta discriminatoria.

 

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