Due grandi novità per ciò che riguarda i congedi parentali per Covid-19. Il Decreto Ristori modifica i congedi già previsti da agosto in favore dei genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato estendendo, ora, i permessi in caso di quarantena scolastica dei figli.

In agenda due novità importanti da conoscere. L’Inps stabilisce le procedure per accedere ai congedi parentali qualora vi sia una possibile chiusura a livello nazionale di Asili nido e scuole dell’infanzia ma non solo. Di seguito tutte le informazioni da conoscere per accedere alla domanda e usufruire dei benefici.

Congedi parentali Covid-19: le procedure Inps

Le nuove misure previste dal rinnovato Decreto Ristori, a favore dei genitori lavoratori, prevedono la richiesta di accesso al congedo parentale indennizzato da utilizzare per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, durante il periodo di quarantena del figlio convivente e minore di 14 anni.

L’articolo 22 del Decreto Ristori, in particolare, modifica quanto già previsto dall’articolo 21 bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Nello specifico, scopriamo chi può accedere al servizio e come si sviluppa la procedura richiesta dall’Inps in base ai requisiti dei lavoratori.

Chi può beneficiare dei congedi parentali?

Come scritto dall’articolo 5 del decreto-legge 8 settembre 2020, n.111, i congedi parentali Covid-19  possono essere fruiti nei casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile (smart working) e comunque, in alternativa a tale tipologia di svolgimento dell’attività lavorativa.

Tale congedo può essere fruito da uno solo dei genitori conviventi con il figlio oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per periodi di quarantena scolastica dei figli ricompresi tra il 9 settembre 2020 (data di entrata in vigore del citato decreto-legge) e il 31 dicembre 2020.

Sempre nell’articolo 5 del decreto legge, si sottolinea come, i genitori che potranno beneficiare di tale concedo saranno:

  • lavoratori dipendenti;
  • lavoratori dipendenti affidatari del minore per il quale sia stata disposta, dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, la quarantena a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.

Escludendo dalla misura, così tutti quei genitori che svolgono lavori autonomi nonché, genitori iscritti alla Gestione separata.

I requisiti per accedere alla domanda

Per poter beneficiare del congedo parentale, il genitore richiedente deve essere in possesso di alcuni specifici requisiti. Tra questi, l’Inps evidenzia:

  • rapporto di lavoro dipendente al momento della richiesta;
  • non svolgere lavoro in modalità agile durante i giorni di fruizione del congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli;
  • età del minore per usufruire del congedo parentale, 14 anni. In questo caso, una delle due novità del Decreto Ristori prevede l’estensione fino a 16 anni del figlio minore. Ma in tal caso, non vi è indennizzo;
  • il genitore richiedente deve essere convivente durante tutto il periodo di fruizione del congedo con il figlio per cui è richiesto il congedo stesso;
  • il figlio deve essere stato messo in quarantena dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente.

Congedi parentali Covid-19: indennizzo e durata

Come scritto nella circolare dell’Inps, la durata massima del congedo parentale coincide con il periodo di quarantena disposto dal provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente.

I periodi devono ricadere nell’arco temporale che va dal 9 settembre 2020 fino al 31 dicembre 2020. Tale congedo può essere richiesto per tutto il periodo di quarantena o per una parte dello stesso e gli stessi genitori possono alternarsi nel beneficiare del congedo.

Per ciò che riguarda l’indennizzo per i giorni di congedo fruiti è riconosciuta al genitore il 50% della retribuzione netta giornaliera. Il pagamento dell’indennità è erogato secondo le modalità previste per il pagamento diretto o a conguaglio delle indennità di maternità.

Le 2 novità del Decreto Ristori sui congedi parentali

Come specificato precedentemente, la prima novità riguarda l’età del figlio minore per cui si richiede la possibilità di beneficiare del congedo.

La soglia d’età è stata, infatti, spostata a 16 anni e non più 14, come previsto nel decreto di agosto. Ma in questo caso, per i figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni il congedo non viene retribuito.

La seconda novità prevista riguarda, invece, la Dad (didattica a distanza). In questo caso, la norma si applica anche nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente, minore di 16 anni.

Come presentare la domanda all’Inps

La domanda per usufruire dei congedi parentali Covid-19 deve essere presentata solo in modalità telematica attraverso 3 modalità:

  • tramite il sito web dell’Inps, in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it;
  • tramite il contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164  o il numero 06 164.164;
  • tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

La procedura di inoltro della domanda deve prevedere anche gli elementi identificativi del provvedimento di quarantena disposto dal Dipartimento di prevenzione della ASL.

Mentre, per quanto riguarda i congedi richiesti dei lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché alle relative indennità, queste ultime sono a cura dell’Amministrazione pubblica con la quale vi è il rapporto di lavoro.

Quindi, i genitori lavoratori pubblici non devono presentare la domanda di congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli all’Inps, ma direttamente alla propria Amministrazione pubblica secondo le indicazioni fornite da quest’ultima.

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