È in arrivo il bonus Natale, una particolare misura di sostegno a lavoratori e lavoratrici che versano in determinate condizioni economiche e familiari, erogata una tantum.

Il bonus arriverà con la tredicesima, avrà un importo pari a 100 euro e dovrà essere richiesto dai lavoratori dipendenti che soddisfano determinati requisiti direttamente al proprio datore di lavoro. Le istruzioni dettagliate sono contenute in una circolare diffusa dall’Agenzia delle Entrare pochi giorni dopo l’approvazione definitiva del decreto Omnibus, con legge n. 143 del 7 ottobre 2024 che ha convertito il decreto legge n. 113 del 9 agosto 2024 sulle “Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico“.

Secondo quanto riportato nella circolare, a godere del bonus saranno i lavoratori dipendenti che, nell’anno 2024,

  • abbiano, nell’anno d’imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
  • abbiano il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, entrambi (coniuge e figlio) fiscalmente a carico, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), oppure, in alternativa, abbiano almeno un figlio, fiscalmente a carico, in presenza di un nucleo familiare c.d. monogenitoriale, come
    individuato dall’articolo 12, comma 1, lettera c), decimo periodo, del TUIR.  In merito alla nozione di coniuge, si ricorda che in base a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti si intendono riferiti anche a ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso
    sesso;
  • abbiano un’imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente, di cui all’articolo 49 del TUIR – con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo – percepiti dal lavoratore, di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del TUIR.

L’Agenzia delle Entrate precisa inoltre che non esistono riduzioni del bonus laddove sussitano particolari modalità di articolazione del lavoro – ad esempio un part-time orizzontale, verticale o ciclico.

Si parla di nucleo monogenitoriale laddove

  • l’altro genitore sia deceduto
  • l’altro genitore non abbia riconosciuto il figlio nato fuori dal matrimonio
  • il figlio sia stato adottato solo da un genitore (destinatario del bonus)
  • il figlio sia stato affidato solo a un genitore (destinatario del bonus).

Nelle ipotesi in cui il figlio fiscalmente a carico abbia due genitori che lo hanno riconosciuto l’indennità non spetta

  • al lavoratore dipendente che vive con il figlio a carico e convive con l’altro genitore in un rapporto affettivo stabile dichiarato all’anagrafe comunale
  • al lavoratore dipendente che vive con il figlio a carico e convive con l’altro genitore senza alcuna formalizzazione all’anagrafe comunale
  • al lavoratore dipendente che vive insieme al figlio a carico da solo o con una terza persona (in un rapporto affettivo dichiarato o meno all’anagrafe comunale) ed è separato dall’altro genitore.

In questi casi il bonus non viene erogata perché il convivente non è da considerarsi coniuge fiscalmente a carico, e la famiglia non può definirsi monogenitoriale.

Nella richiesta, da redarre per iscritto, il lavoratore deve provare di aver diritto al bonus e deve indicare il codice fiscale del coniuge e dei figli. La somma, erogata in busta paga, viene quindi recuperata dai sostituti d’imposta il giorno successivo all’erogazione, tramite compensazione con il modello F24.

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