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Dal 29 gennaio “è possibile richiedere il bonus nido 2018 e “Contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione”! Tutte le novità e dettagli per presentare domanda.”
L’ha comunicato l’Inps con un tweet, pertanto da ieri è possibile fare richiesta per il Bonus nido 2018. Sarà possibile inoltrare la domanda fino al 31 dicembre 2018.
Il bonus nido è una delle novità previste dalla Legge di Stabilità firmata il 7 dicembre 2016 dal Senato. Lo scopo è contribuire al pagamento delle rette dell’asilo nido. Il contributo massimo che spetta è di 1.000 euro distribuito su 11 mensilità (importo massimo di 90,91 euro), per pagare le rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.
È un aiuto diverso dal bonus baby sitter e asilo nido, perché spetta a tutte le famiglie che iscrivono il proprio figlio all’asilo nido pubblico o privato a prescindere dal reddito e viene corrisposto direttamente dall’INPS su domanda del genitore.
Il bonus spetta ai genitori di bimbi nati o adottati dal 1° gennaio 2016, iscritti a nido pubblici o privati. Non c’è un limite di reddito: non è previsto infatti un tetto ISEE per ottenere il contributo.
La domanda deve essere presentata da chi ha sostenuto la spesa per il nido. In caso di supporto presso la propria abitazione, il richiedente deve coabitare con il figlio ed avere dimora abituale nello stesso Comune.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
Il bonus per le forme di supporto presso la propria abitazione viene erogato sempre dall’Inps a seguito di presentazione da parte del genitore richiedente, che risulti convivente con il bambino, di un attestato rilasciato dal pediatra di libera scelta che attesti per l’intero anno di riferimento “l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica”. In questo caso il bonus erogato sarà di 1.000 euro in un’unica soluzione, direttamente al genitore richiedente.
Come si legge sul sito dell’INPS, il genitore di un bimbo nato o adottato dopo il 1° gennaio 2016 può presentare la domanda se ha i seguenti requisiti (n.b.: deve possederli tutti nel momento in cui fa la richiesta):
È possibile inoltrare la domanda dalle ore 10 del 29 gennaio 2018, fino alle ore 23.59 del 31 dicembre 2018 con le seguenti modalità:
Per fruire del beneficio per più figli occorre presentare una domanda per ciascuno di essi. È anche necessario, se interessato al bonus asilo nido, a specificare nella domanda l’asilo frequentato dal minore e la denominazione con codice fiscale della struttura. Anche gli estremi del provvedimento autorizzativo. Occorre anche presentare le mensilità relative ai periodi (da gennaio a dicembre 2018) nei quali si vuole ottenere il beneficio.
Si legge inoltre che “nel caso in cui si intenda richiedere il bonus per mesi ulteriori rispetto a quelli già indicati, anche se per lo stesso minore, sarà necessario presentare una nuova domanda, anch’essa sottoposta alla verifica della disponibilità del budget stanziato“.
Insieme alla domanda bisogna anche presentare la documentazione che dimostra il pagamento di almeno una retta della struttura relativa al primo mese di frequenza per cui si chiede il beneficio. Se il pagamento della retta è posticipato, come prevedono alcune strutture, occorre documentare l’iscrizione o l’avvenuto inserimento in graduatoria del bambino.
“Tramite: ricevuta, fattura quietanzata, bollettino bancario o postale e, per i nidi aziendali, tramite attestazione del datore di lavoro o dell’asilo nido, dell’avvenuto pagamento della retta o trattenuta in busta paga. Nel caso in cui una delle suddette ricevute sia relativa al pagamento di più mesi di frequenza, il file dovrà essere allegato rispetto ogni mese a cui si riferisce“.
Il mezzo di pagamento è quello prescelto dal richiedente tra:
Ogni mese il richiedente deve confermare che i requisiti sono invariati rispetto a quanto dichiarato nella domanda.
L’erogazione dell’assegno è interrotta in caso di perdita di uno dei requisiti di legge o di provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell’affidamento preadottivo.
L’INPS interrompe l’erogazione dell’assegno a partire dal mese successivo all’effettiva conoscenza di uno dei seguenti eventi che determinano decadenza (ad esempio: perdita della cittadinanza, decesso del genitore richiedente, decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale, affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda; affidamento del minore a terzi).
Fonte: www.inps.it
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