La Legge 40 del 19 febbraio 2004, recante Norme in materia di procreazione medicalmente assistita, si basa su 6 divieti fondamentali:

1) Il medico è tenuto a fornire su richiesta della coppia informazioni sulla salute dell’embrione e a trasferire solo gli embrioni sani per non creare grave nocumento alla salute della donna. Resta il divieto di distruzione degli embrioni, pertanto gli embrioni non trasferiti dovranno essere crioconservati. Pertanto la diagnosi preimpianto per le coppie infertili è consentita dalla legge 40.

2) Vietato congelare gli embrioni. Poiché in virtù della sentenza della Corte Costituzionale del 2009 n. 151 pubblicata in G.U. il 13 maggio 2009, pur rimanendo il divieto, è stata confermata una deroga alla crioconservazione per la tutela della salute della donna e dell’embrione.

3) L’impianto iniziale della legge prevedeva il divieto di produrre più di tre embrioni, ma la Corte Costituzionale nel 2009, sempre con sentenza n. 151 ha cancellato tale divieto;

4) Vietata la fecondazione con donatori esterni alla coppia;

5) Hanno accesso alla fecondazione le coppie coniugate e le coppie di fatto, no ai single ed alle coppie omosessuali;

6) Hanno accesso alla fecondazione solo le coppie la cui sterilità o infertilità sia documentata e non risolvibile con altre terapie.

 

 

 

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  • Infertilità di Coppia