Torniamo a occuparci di aborto, questa volta prestando attenzione a quello effettuato per ragioni mediche.

L’interruzione di una gravidanza può avvenire per ragioni non volute (aborto spontaneo), legate a una propria decisione (interruzione volontaria di gravidanza) o per ragioni mediche (aborto terapeutico). È importante chiarire alcuni aspetti del cosiddetto aborto terapeutico, anche considerando come in questi casi non sia necessaria l’autodeterminazione della donna, con tutta una serie di implicazioni etiche e legali.

Aborto terapeutico: cos’è e cosa significa

In uno studio del World Journal of Psychiatry, l’aborto terapeutico viene definito come un aborto indotto a seguito di una diagnosi di necessità medica. Questa tipologia di interruzione della gravidanza viene applicata per evitare il rischio di danni alla gestante o in caso di non vitalità del feto.

Questi aborti rappresentano il 2,3% del totale delle interruzioni di gravidanza eseguite in Italia così come riportato nella tabella della Relazione del Ministro della Salute sull’attuazione della legge 194/78 (i dati fanno riferimento al 2021.

Quando è consentito un aborto terapeutico?

In Italia, con la Legge 194 del 22 maggio 1978, l’aborto volontario è consentito solamente entro i primi 90 giorni (12 settimane e 6 giorni dall’ultima mestruazione). Superato questo limite temporale, per poter procedere con l’aborto, secondo quanto previsto dalla medesima legge (articolo 6), è necessario che ci sia una reale e motivata ragione medica. In un approfondimento dedicato a questo argomento dell’Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani (AOGOI), si evidenziano i due casi in cui l’aborto terapeutico può essere eseguito:

  • se la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;
  • quando sono accertati processi patologici (compresi quelli legati ad anomalie e malformazioni del nascituro) che determino un pericolo grave per la salute fisica o psichica della donna.

Per procedere, quindi, è indispensabile che venga accertata una condizione di pericolo per la salute fisica o psichica della donna o per la sua sopravvivenza.

La procedura e l’intervento

L’articolo 7 della Legge 194 prevede che l’accertamento delle condizioni di pericolo necessarie per procedere con l’aborto terapeutico siano accertate da un medico del servizio ostetrico-ginecologico dell’ente ospedaliero in cui si prevede di praticare l’intervento. Il medio, che può avvalersi del consulto di altri specialisti, deve fornire la documentazione su quello specifico caso, comunicando al diretto sanitario dell’ospedale la sua certificazione per l’intervento che deve essere praticato immediatamente.

Tutte le norme in materia di aborto terapeutico si applicano anche alle gestanti minorenni. Per le donne interdette per infermità di mente, la richiesta per l’aborto terapeutico può essere presentata sia dalla stessa gestante che dal tutore o dal marito non tutore (purché non sia legalmente separato), e il tutore va comunque sentito nel caso di richiesta inviata dalla donna o dal marito.

Sempre l’articolo 7 aggiunge subito dopo come in caso di imminente pericolo per la vita della donna l’aborto terapeutico possa essere eseguito anche senza le procedure previste. Il medico dovrà comunque fornire la comunicazione dell’intervento facendo però riferimento al medico provinciale.

Come anticipato, l’aborto terapeutico, e la relativa giurisprudenza che lo disciplina, solleva questioni di natura etica e legale. È utile infatti ricordare, come affrontato dalla stessa Legge 194, che in caso di possibilità di vita autonoma del feto (quindi in una gravidanza ormai inoltrata) l’aborto può essere praticato solamente se la gravidanza e il parto comportino un rischio per la sopravvivenza della donna e durante l’intervento il medico deve adottare tutte le misure necessarie a salvaguardare la salute del feto.

Questo aspetto pone anche tutte le questioni legate al miglioramento delle capacità mediche, per cui oggi è possibile far nascere un bambino in grado di sopravvivere (rispettando così la legge), ma con condizioni fisiche e neurologiche tali da comprometterne in modo irreversibile lo stato di salute.

Il pericolo di vita della donna si concretizza quando ci sono malattie preesistenti (aggravate o riacutizzate dalla gravidanza), malattie sopravvenute o incurabili a causa della gravidanza o malattie proprie della gestazione come gravi forme di preeclampsia.

Nel 2021 la Terza sezione civile della Cassazione (ne dà notizia il portale NT+ Diritto de Il Sole 24 Ore) ha stabilito che per l’accesso all’aborto terapeutico non è necessario che l’anomalia o la malformazione si sia già prodotta e risulti clinicamente o strumentalmente accertata. È infatti sufficiente che la gestante sappia di aver contratto una malattia atta a produrre anomalie e malformazioni fetali.

Il post-aborto terapeutico

Post-aborto-terapeutico
Fonte: iStock

Il post aborto è una realtà molto complessa e delicata spesso ignorata o stigmatizzata. Se dal punto di vista fisico le conseguenze dell’aborto terapeutico dipendono sostanzialmente dalla causa che l’hanno giustificato e se queste hanno ripercussioni sulla donna anche dopo l’interruzione della gravidanza, grande attenzione va posta all’impatto psicologico. Uno studio evidenzia come i disturbi psicologici o psichiatrici in associazione con gli aborti terapeutici sono gravi o persistenti solamente in una minoranza (circa il 10%) delle donne. I rischi maggiori sono legati prevalentemente a depressione e ansia e, solo molto raramente a psicosi.

Anche la Rivista di psichiatria evidenzia come sebbene sia riconosciuto che alcune donne possano provare dolore, tristezza e sentimenti di perdita dopo un’interruzione di gravidanza, la letteratura medica non ha trovato elementi che giustifichino un rapporto diretto di causa ed effetto. A incidere prevalentemente ci sono alcuni fattori (come lo stigma, la giovane età, la prima gravidanza, l’essere contrarie all’aborto, vivere in condizioni di scarso supporto sociale) che possono favorire l’insorgenza di conseguenze psicologiche e psichiatriche a seguito di un aborto terapeutico.

Anche se può forse scandalizzare, lo studio del World Journal of Psychiatry cui abbiamo già fatto riferimento mostra come l’aborto terapeutico provochi anche sentimenti positivi. C’è infatti una riduzione dei sintomi di disagio psicologico e di ansia rispetto allo stato precedente che, sebbene non escludano del tutto sentimenti quali tristezza e sensi di colpa, sembrano avere un’incidenza maggiore rispetto all’idea delle difficoltà di crescere un figlio affetto da gravi condizioni patologiche.

I rischi e le complicazioni

Il metodo utilizzato per l’aborto terapeutico dipende principalmente dall’epoca gestazionale. Entro la 14ma settimana di gestazione, come riporta dall’Associazione Medici Italiani Contraccezione e Aborto (AMICA), si esegue l’isterosuzione, mentre dopo la 14ma-16ma settimana si procede con l’aborto farmacologico.

La procedura chirurgica dell’isterosuzione viene eseguita in anestesia generale e prevede la dilatazione meccanica del collo dell’utero per aspirarne il contenuto tramite apposite cannule. La procedura farmacologica prevede la somministrazione della Ru486 per poi, 48 ore dopo, somministrare le prostaglandine, così da indurre un travaglio abortivo il cui dolore viene alleviato tramite la somministrazione di alcuni farmaci.

Anche se rari i potenziali rischi, specialmente per il metodo chirurgico, sono legati al pericolo di un’emorragia, di un’infezione, di un danno al collo dell’utero o una perforazione dell’utero.

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  • Aborto