Anonimo
chiede:
Buongiorno,
sono iscritta alla facoltà di Scienze della Formazione Primaria dove al 2° anno di corso è previsto un tirocinio obbligatorio di 50 ore (più o meno suddivise a metà tra attività con il tutor e attività a scuola – primaria e infanzia) . Ieri mi comunicano che non potrò svolgerlo in quanto in maternità obbligatoria. Preciso che
A) mio figlio è già nato, ora ha 5 mesi ed è già stato vaccinato.
B) il congedo obbligatorio fino al 7° mese di vita di mio figlio non è stata una mia scelta ma una imposizione della cooperativa che non poteva adibirmi ad altre mansioni diverse da quella ordinaria che prevede il contatto con soggetti particolari quindi considerato lavoro a rischio.
C) ho un contratto a tempo indeterminato di 16 ore settimanali (!!!) e che l’orario di lavoro e quello in cui si svolgerebbe il tirocinio non si sovrapporrebbero (tirocinio al mattino e lavoro al pomeriggio).
Possono farlo? Io ne avrò un danno in quanto o perderò l’anno ritardando la laurea, e dunque dovrò pagare delle tasse universitarie in più, rischiando di non poter partecipare ad un eventuale concorso etc., oppure dovrò recuperarle (così mi è stato detto dall’università) il prossimo anno, e in tal caso invece di 150 ore dovrò farne 200, lavorando e con un bambino di un anno e mezzo. Vorrei capire se posso fare ricorso in qualche maniera. Grazie.
Cara lettrice,
non disponendo di elementi – ma soprattutto documentazione – sufficienti per valutare il suo caso non mi è possibile fornirle una risposta specifica. Posso semplicemente limitarmi ad offrirle un’informazione generale.
Infatti, immagino che la disposizione di un congedo obbligatorio sino al settimo mese (dunque ben oltre il periodo concesso ordinariamente dalla legge) sia fondata su ragioni di salute, che non posso certo sindacare. Se invece il congedo non fosse – a questo punto – obbligatorio, potrebbe riprendere in qualunque momento l’attività lavorativa, con un preavviso di dieci giorni al datore di lavoro; sempre a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla sua salute. Così facendo potrà tranquillamente svolgere il tirocinio obbligatorio universitario senza dover rimandare la sua laurea.
* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento
Specializzazione
- Avvocato