Anonimo
chiede:
Buongiorno, con la presente sono a richiedervi quanto segue:
1) Se una lavoratrice è in stato interessante e lo comunica alla sua azienda che attualmente entrerà in stato di liquidazione volontaria con l’ ipotesi tecnica di affittare il ramo di azienda ad altra società esterna la stessa dipendente incinta può essere lasciata a casa ? Esistono tutela suo favore?
2) Nel caso in cui invece che alla cessione del ramo di azienda in affitto si pensi all’ipotesi di un acquisto della società in liquidazione volontaria da parte di un terzo in questo caso la dipendente incinta può essere licenziata?
Resto in attesa di un vostro parere e a disposizione per ulteriori chiarimenti. Grazie.
Cara lettrice,
sia in caso di cessione del ramo d’azienda sia in quello di trasferimento dell’intera azienda, in via generale, i rapporti di lavoro continuano con il cessionario ed i lavoratori conservano i diritti che ne derivano. La lavoratrice in gravidanza, inoltre, ha una ulteriore tutela: secondo l’art. 54 del T.U. sulla maternità e paternità, infatti, le lavoratrici non possono essere licenziate dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di congedo obbligatorio, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino. Quindi in ognuno dei due casi prospettati la lavoratrice non potrà essere licenziata.
* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento
Specializzazione
- Avvocato