Anonimo

chiede:

Buongiorno. Ho 35 anni e ad agosto 2015 é nato il mio secondogenito. Lavoro presso una ditta privata dal 2011 con contratto a tempo indeterminato part-time dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00 (orario scritto sul contratto). A metà marzo dopo 3 mesi di maternità facoltativa rientrerò in forza lavoro. La sorella del mio datore di lavoro, che mi ha sostituito durante la mia assenza, vuole che torno a lavorare ma solo al pomeriggio dalle 13.00 alle 17.00 (4 ore lavorate +2 di allattamento). Sono obbligata ad accettare? Loro possono licenziarmi se non dovessi accettare? Grazie

Gentile Silvia, fino al primo anno di vita del bambino vi è divieto di licenziamento della lavoratrice. Dopo il licenziamento può avvenire, ma deve essere comunque giustificato. Lei non è obbligata a scegliere un orario di lavoro diverso da quello previsto dal contratto. L’orario può essere modificato solo per esigenze oggettive della ditta, quindi se vogliono cambiarle l’orario di lavoro, devono giustificare la necessità di un orario diverso.
Cordialmente

* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento

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