Anonimo
chiede:
Buongiorno, sono assunta a tempo indeterminato e sono in congedo parentale fino a settembre 2012. Durante il periodo di astensione facoltativa è possibile collaborare occasionalmente con altre aziende (diverse da quella dove sono già assunta) che mi pagherebbero in ritenuta d’acconto (i compensi sarebbero comunque inferiori a 5.000 euro), oppure rischio di perdere l’indennità del congedo parentale?
Gentile Signora, qualora la lavoratrice inizi una nuova attività lavorativa durante il periodo di congedo per maternità (obbligatoria e facoltativa) non avrà diritto a percepire alcuna indennità e sarà eventualmente obbligata a restituire quanto indebitamente percepito.
In merito a questo, il Decreto Legislativo n. 151/2001 parla chiaramente: in caso di permanenza o di indebita assunzione al lavoro della lavoratrice gestante o puerpera durante il periodo di interdizione, l’INPS non corrisponde l’indennità. Qualora, invece, la lavoratrice avesse in essere due contratti part time, potrebbe decidere di usufruire del congedo parentale solo per uno di questi, poiché in tal caso si limiterebbe a scegliere di proseguire un’attività già in corso di svolgimento. Cordiali saluti.
* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento
Specializzazione
- Avvocato