Anonimo
chiede:
Buongiorno, ho richiesto a inizio marzo di quest’anno un periodo di
aspettativa privata dal 20/03/2010 al 19/03/2011 e scoperto solo da alcuni
giorni di essere incinta: vorrei sapere se sarà possibile interrompere
l’aspettativa per fare poi subentrare il congedo di maternità previsto
dalla legge o se sono costretta a portare a termine il periodo concessomi
dall’azienda e, in quel caso, che ne sarà del congedo di maternità che
mi spetta visto che il parto è previsto per novembre 2010?
Ringrazio in anticipo per la considerazione che vorrete dare a questa mia
domanda e auguro buon lavoro.
Gentile Signora Stefania, l’art. 17 c.2 della legge 1204/71 e l’art. 24 del D. Lgs. 151/2001 prevede che nel caso in cui il periodo di astensione obbligatoria abbia inizio quando la lavoratrice è sospesa, disoccupata o assente dal servizio senza retribuzione, la stessa è ammessa al godimento dell’indennità di maternità solo se tra l’inizio dell’assenza e l’inizio dell’astensione non siano trascorsi piu di 60 giorni. Pertanto non Le resta che essere sincera con il Suo datore di lavoro di lavoro e sperare che voglia revocarLe il periodo di aspettativa non retribuita. Cordiali saluti.
* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento
Specializzazione
- Avvocato