Anonimo
chiede:
Buongiorno, sono un’impiegata contratto del commercio, ho fatto una
terapia molto lunga che mi ha visto astenermi per malattia dal lavoro per
5 mesi e poi per evitare di superare il periodo di comporto ho chiesto 2
mesi di aspettativa non retribuita. Oggi non sto ancora bene e ogni tanto
mi devo ancora assentare per malattia, ma vorrei sapere visto che faccio
quasi 4 ore sui mezzi pubblici per raggiungere il posto di lavoro… se
rimanessi incinta i giorni di eventuale gravidanza a rischio si
sommerebbero ai precedenti già fatti? E avendo io ricevuto il
riconoscimento del 51% di invalidità, avrei maggior tutela? Grazie mille
per l’attenzione.
Gentile utente, il nostro ordinamento è particolarmente attento alla salute dell’individuo, infatti l’art. 32 della Costituzione definisce la salute come un diritto fondamentale, e interesse della collettività. Normalmente i contratti collettivi prevedono l’ipotesi del periodo di comporto secco, ovvero il termine di conservazione del posto di lavoro di un’unica malattia e il comporto per sommatoria, cioè il termine formato dalla sommatorie di più malattie. La normativa prevede una particolare tutela per gli invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, la normativa di riferimento è l’art. 26 L. 118/71 l’art. 10 D. Lgs n° 509/88. Le leggi fanno riferimento alla possibilità di utilizzare ogni anno un congedo straordinario per cure non superiore a 30 giorni anche frazionati, la loro richiesta deve essere autorizzata dal medico della ASL, semprechè le cure siano connesse all’infermità invalidante riconosciuta. Tale periodo è a seconda dei contratti collettivi, o retribuito interamente dal datore di lavoro, o in mancanza di esplicita assenso nel contratto di riferimento, la nota del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n° 6893 del 5/12/2006 dichiara che il datore di lavoro può accordare il diritto ad assentarsi per il congedo, ma non quello alla retribuzione. Le rammento che tale periodo non è cumulabile al periodo di comporto, in quanto “ulteriore” ai 180 giorni. L’art. 110 del CCNL settore commercio terziario prevede un periodo di 120 giorni di aspettativa non retribuita nei confronti dei lavoratori ammalati o infortunati sul lavoro, a condizione che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici. Se vorrà beneficiarne dovrà presentare richiesta a mezzo raccomandata A.R. prima della scadenza del 180° giorno e firmare espressa accettazione della suddetta condizione contrattuale. E’ bene precisare subito che il periodo di gravidanza NON è cumulabile nel periodo di comporto della malattia, tant’è che analogamente, anche l’aborto (volontario o spontaneo) deve essere equiparato ad una malattia determinata dalla gravidanza anche se avvenuto entro il 180° giorno, questo orientamento trova applicazione nella tutela speciale di cui all’art. 20 del D.P.R. n 1026/1976. Pertanto Le consiglio di verificare l’orientamento del Suo datore di lavoro e richiedere consulenza e assistenza ad un ente di patronato. Cordiali saluti.
* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento
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- Avvocato