Anonimo
chiede:
Buongiorno, io lavoro in un hotel che in questo momento è in cassa integrazione e io sono incinta di 8 settimane. La ginecologa vorrebbe mettermi in maternità anticipata per problemi personali, visto che a breve dovremmo riaprire.
Siccome ci dovrebbe anche essere un cambio gestione con conseguente licenziamento e riassunzione del ramo di azienda, se dovessi andare in maternità anticipata cosa succede? Si sposta automaticamente nella nuova ditta? A chi mi dovrei rivolgere visto che il sindacato che ci segue non risponde neanche per prendere un appuntamento e parlarne? Grazie.
Buongiorno, l’art. 54 del Testo Unico in materia di maternità impone al datore di lavoro un divieto di licenziamento dall’inizio del periodo di gravidanza fino al compimento di un anno del bambino e la lavoratrice, ai sensi dell’art. 56, ha diritto di rientrare nella stessa unità produttiva ove era occupata all’inizio della gravidanza.
Queste disposizioni tuttavia subiscono una deroga nel caso di cessazione dell’attività o di soppressione dell’unità produttiva.
Il trasferimento di ramo d’azienda è un’operazione senza soluzione di continuità, per cui la lavoratrice, anche in maternità, passa automaticamente alle dipendenze del nuovo datore di lavoro, non costituendo motivo di licenziamento in virtù di quanto disposto dall’art. 2112 Cod. Civ.
Tuttavia se l’operazione è realizzata tramite un licenziamento dal vecchio datore di lavoro ed una nuova assunzione, c’è il rischio che il nuovo datore di lavoro non proceda alla sua riassunzione; sebbene una simile operazione ha dei profili di illegittimità, dovrebbe attivarsi dinanzi al giudice del lavoro per avere una riassunzione.
Le consiglio sin da subito di farsi assistere da un avvocato giuslavorista e di interfacciarsi con l’attuale datore di lavoro ed eventuali responsabili sindacali aziendali. Cordialmente.
* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento
Specializzazione
- Avvocato