Anonimo

chiede:

Salve, sono una docente di una scuola secondaria di primo grado paritaria e dovrei partorire il 18 giugno. Contando di lavorare fino all’ottavo mese, andrei in maternità il 17 maggio e rientrerei a metà ottobre. Come saranno gestite le ferie non godute di luglio e agosto? La scuola afferma che non devo fare le 70 ore quest’anno perché non posso usufruire poi delle ore durante il mese di luglio e che non possono congelare le ferie e goderne ad ottobre, dopo la maternità. Vorrei capire meglio come funziona, avendo un contratto agidae. Grazie mille.

Avv. Sara Girelli

risponde:

Buongiorno signora, il congedo di maternità è regolato in particolare dagli artt 16 e 17 del D. Lgs. N. 151/2001. Si configura come un diritto indisponibile per cui la lavoratrice non può in alcun modo rinunciarvi né può fruirne secondo modalità e tempi diversi da quelli espressamente stabiliti dalla legge. Per quanto riguarda le ferie l’art. 22 comma 6 dello stesso decreto stabilisce che “le ferie e le assenze eventualmente spettanti […] non vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo…” . L’art. 1 comma 54 L. 228/2012 dispone che il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisca delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (a mio parere usufruirà delle ferie non godute quest’anno l’anno successivo).

* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento

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