Anonimo
chiede:
Buongiorno, sono al terzo mese di gravidanza e per recarmi al lavoro devo affrontare più di 3 ore tra auto e mezzi pubblici (2 treni), nonché un km a piedi una volta arrivata in stazione per raggiungere l’ufficio. Ho letto, nelle precedenti domande sullo stesso argomento, alcune linee guida europee che sottolineano come sia importante considerare il fattore pendolarismo nel riconoscimento della maternità anticipata. Ho anche letto che di solito si fa riferimento a determinati principi per il riconoscimento della stessa: più di 2 ore tra andata e ritorno, utilizzo di due o più mezzi, più di 100 km percorsi. Scrivo per chiedere da quale fonte giuridica sono stati citati questi principi che ho letto su molti siti perché, mentre ho trovato il testo generale della Linee guida europee, non riesco a trovare questi principi nello specifico. Grazie mille in anticipo, Cordiali saluti.
Gentile Lettrice,
gli spostamenti all’interno o all’esterno del luogo di lavoro sono considerati dalla normativa a tutela della maternità quali pericoli generici o condizioni di lavoro che possono provocare rischi e risultare dannosi nel periodo di gestazione. Tra questi spostamenti troviamo anche il pendolarismo: gli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro, specie per tragitti lunghi o aggravati da traffico intenso, possono comportare rischi per le donne gestanti tra cui fatica, vibrazioni, stress, posture disagevoli ed infortuni con conseguenti effetti sulla salute della madre e del bambino.
Il fattore pendolarismo, alle condizioni che Lei richiama (a- distanza considerevole, indicativamente oltre 100 km complessivi tra andata e ritorno; b- tempo di percorrenza elevato, indicativamente oltre due ore tra andata e ritorno; c- numero e tipo di mezzi di trasporto utilizzati, ossia due o più mezzi), può quindi dare luogo al riconoscimento della maternità anticipata. Per quanto riguarda la normativa di riferimento, le linee guida dell’Unione Europea vanno lette in combinato disposto con la normativa generale, ed in particolare con il D.Lgs. 151/2001, il quale prevede all’articolo 11 la valutazione dei rischi in merito a situazioni elencate in modo esemplificativo e non esaustivo nell’Allegato C: qui troviamo al punto 1, lettera G) “i movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all’interno sia all’esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all’attività svolta dalle lavoratrici suddette.”
Non vi sono al momento ulteriori normative e la valutazione del rischio per la gravidanza connesso al pendolarismo viene effettuata caso per caso. In linea di massima, solitamente si applica il seguente criterio: un mese anticipato ove presente solo il requisito della distanza o il tempo di percorrenza , oppure tutto il periodo del pre-parto se presenti almeno due degli elementi su indicati.
Cordialmente
* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento
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- Avvocato