Anonimo
chiede:
Salve, quando ho scoperto di essere incinta avevo un regolare contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza il 30/09/2018. A causa di complicanze dal giorno 17/08/2018 sono in maternità anticipata. Mi sono accorta quasi per caso che dopo la fine del contratto mi sono stati fatti degli accrediti da parte dell’Inps nel mese di novembre e dicembre. Il mio commercialista dice che si tratta della disoccupazione e che, siccome io non dovrei percepirla proprio perché sono in maternità anticipata, mi ha detto di andare all INPS per chiarire (lui dice forse hanno archiviato male la pratica). Io ho tutte le documentazioni sia di ASL che INPS. Ora la mia domanda è questa: come funziona adesso con questi soldi? L’INPS se li riprenderà? La maternità anticipata non dovrebbe coprire anche i mesi in cui ero senza contratto? Non ci capisco nulla… Grazie in anticipo
Buongiorno,
in merito alla natura delle indennità da Lei percepite, potrà esserLe utile sapere che la lavoratrice madre gode del diritto di percepire l’indennità di maternità anche se il termine del contratto è scaduto durante il periodo di astensione, e per tutta la durata del periodo di astensione. Durante la maternità, quindi, l’indennità mensile di disoccupazione si converte in indennità giornaliera di maternità. Trascorsi i mesi di diritto alla tutela per maternità, torna invece il sussidio di disoccupazione.
Durante il periodo di disoccupazione Lei deve comunque rendersi disponibile per riprendere un’attività lavorativa, iscrivendosi nelle liste di collocamento, anche per vedersi riconosciuto il diritto all’indennità di maternità. Qualora dovesse trovare un’altra occupazione, Lei, nello stato in cui si trova, non potrà intraprendere alcuna attività lavorativa e ciò sino al termine del periodo di astensione obbligatoria. Nel Suo caso trova applicazione sia la normativa sulla disoccupazione che sulla maternità, quindi sarà sicuramente necessario fare chiarezza sulla natura dell’indennità percepita, e raccogliere informazioni più specifiche riguardanti la Sua situazione, anche tramite l’Inps.
Quale normativa di riferimento in merito si riporta il d-lgs.151-2001, che all’ art. 24 dispone che : “Qualora il congedo di maternità abbia inizio trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, all’inizio del periodo di congedo stesso, disoccupata e in godimento dell’indennità di disoccupazione, ha diritto all’indennità giornaliera di maternità anziché all’indennità ordinaria di disoccupazione” e la Circolare Inps n-94-2015 “quando la lavoratrice si trovi, all’inizio del periodo di congedo di maternità, disoccupata e in godimento di prestazione di disoccupazione, ha diritto all’indennità giornaliera di maternità anche qualora siano trascorsi sessanta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. In questo caso la prestazione di disoccupazione si sospende per poi essere ripristinata per la parte residua al termine del periodo di maternità.” Cordiali saluti.
* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento
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- Avvocato