Anonimo
chiede:
Buonasera. Svolgo un lavoro a rischio per cui durante la mia prima gravidanza ho potuto usufruire dell’interdizione per lavoro a rischio concessa dall’ispettorato del lavoro. Attualmente mi trovo in congedo parentale e ho da poco scoperto di essere nuovamente in attesa. La mia domanda è: posso fare domanda di interdizione all’ispettorato del lavoro non appena finisce il congedo, quindi senza mai rientrare a lavoro, oppure è necessario rientrare almeno per un giorno? Per capirci meglio, il congedo finisce il 31 gennaio: posso già fare domanda l’1 febbraio senza mai rientrare oppure devo lavorare un giorno per fare domanda il 2 febbraio? Grazie.
Buongiorno signora, ritengo la domanda esperibile anche senza il rientro a lavoro. La finalità della maternità anticipata per lavoro a rischio è proprio quello di evitare alla lavoratrice lo svolgimento dell’attività lavorativa in presenza di condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli, nonché lo svolgimento di attività pericolosa, faticosa o insalubre. Pretendere il rientro della lavoratrice significherebbe esporla agli anzidetti fattori di rischio. Cordialmente.
* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento
Specializzazione
- Avvocato