Anonimo

chiede:

Salve, mi chiamo Sofia e sono una Professoressa, docente di italiano. Vi scrivo per chiedere delle informazioni sulla maternità anticipata e su dimissioni volontarie: indennità di disoccupazione per il primo anno di vita del bambino. Vi spiego brevemente: lavora presso una scuola pubblica e presso una scuola paritaria. Con la scuola “settore privato” ha in essere un contratto a tempo indeterminato mentre in riferimento alla scuola pubblica dal mese di novembre 2013, ha in essere due contratti a tempo determinato con scadenza rispettivamente 07.06.2014 e 30.06.2014. Essendo in gravidanza al 5 mese mi si sono presentate minacce di aborto e il ginecologo dell’ ospedale mi ha prescritto 60 giorni di riposo. Mi hanno consigliato di farmi licenziare dalla scuola privata in quanto richiedendo la maternità anticipata per gravidanza a rischio considerando il contratto della scuola pubblica e quello della scuola privata, avrei diritto a percepire una sola indennità e quindi più conveniente quella pubblica. La mia situazione adesso è la seguente: mi sono licenziata con data 30.05.2014 dalla scuola privata e dopo aver presentato domanda presso l’Asl di competenza per la maternità anticipata, quest’ultima ha inviato il provvedimento interdittivo alla scuola pubblica. La mia richiesta di informazioni è questa: per le dimissioni volontarie presentate al centro per l’impiego competente per il lavoro prestato presso la scuola privata posso fare richiesta per indennità di disoccupazione per lavoratrice madre oltre a percepire le retribuzioni per la maternità anticipata? È cumulabile la disoccupazione per la lavoratrice madre con la maternità anticipata e obbligatoria? Deve presentare domanda all’Inps oppure no? Sul modulo che ho compilato presso il centro per l’impiego ai fini delle dimissioni volontarie ho riportato “dimissioni per motivi personali.” Grazie e vi saluto anticipatamente per il tempo che mi potrete dedicare.

Gentile Sofia, l’indennità di maternità anticipata e/o obbligatoria non è cumulabile con l’assegno di disoccupazione, a cui si sostituisce per l’intero periodo di congedo. Una volta terminata la maternità potrà percepire l’emolumento di disoccupazione purché abbia presentato relativa richiesta. L’Ente di riferimento è l’Inps. Per quanto riguarda le dimissioni, Le rammento che, se presentate durante la gravidanza, devono essere convalidate dalla DPL, al fine di tutelare la lavoratrice madre da situazioni di discriminazione lavorativa. Cordiali saluti.

* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento

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