Anonimo

chiede:

Salve a tutti! La mia situazione è questa: sono un operatore socio sanitario al settimo mese di gravidanza, ero, sino ad una settimana fa, dipendente Asl, con un contratto a tempo determinato durato un anno dal 1/12/2010 al 30/11/2011. Credevo con tutta onestà di avere l’altro anno di rinnovo, ma non è stato così, mi hanno contattata ieri per firmare il TFR (facevo parte di un progetto di lavoro per malati oncologici di durata triennale, ma si son fatti solo due anni, dicono che per il terzo anno non ci sono fondi, perciò anche i miei colleghi rischiano di perder il lavoro il 30/12/2011… vedremo…). Sono stata in maternità anticipata dal 19/08/2011 al 04/12/2011, ovvio che dal 5/12/2011 sono in mat. Obbligatoria (con domanda fatta all’inps quindici giorni prima!). Tutti mi dicevano che non potevano licenziarmi per la gravidanza, io mi ero illusa! Il sindacato mi ha detto che non potevano farlo (BOO!), perciò, quando il bambino avrà 3 mesi e un giorno, si potrà fare ricorso! Ma per cosa? Allora mi chiedo: se ora non ho più il mio lavoro, che amavo tanto :-(, qual è la mia situazione adesso? Devo fare domanda di disoccupazione anche se sono in obbligatoria? E poi è giusto andare a firmare il TFR? E il sindacato dice bene del ricorso da fare dopo?? Sono tanto confusa e non so che fare!!! Grazie a tutti.

Gentile sig.ra, nessuno può obbligare il datore di lavoro al rinnovo di un contratto a tempo determinato, neanche se si sospetti che il non rinnovo sia dipeso dallo stato di gravidanza in cui si trova la lavoratrice.
Il contratto a tempo determinato è appunto un contratto a tempo determinato che ha una scadenza naturale, giunta la quale potrà essere rinnovato, ma la legge non può imporlo, lei, quindi, non è stata licenziata, ma semplicemente non si vedrà rinnovare il contratto.
Il ricorso può farlo, se crede, ma non ci sono i presupposti, solo la lavoratrice con contratto a tempo indeterminato non può essere licenziata durante tutto il primo anno di vita del bambino.
Cordialmente

* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento

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