Anonimo
chiede:
Salve, ho un piccolo problema. Sono appena entrata al secondo mese di interdizione anticipata, non potendo lavorare a causa di problemi relativi alla gravidanza. Sono andata dal datore di lavoro perché doveva retribuirmi il primo mese e in busta paga mi spettavano 8€ al giorno, avendo una paga di 32€ al giorno. Lui sostiene che io sia in maternità facoltativa per cui mi spetta il 30% della retribuzione. Mi sono informata sia al CAF che con un operatore INPS e mi hanno riferito che io debba essere retribuita l’80% dall’Inps e il 20% dal datore di lavoro come prevede il mio contratto. Quindi ho ragione io o il mio datore di lavoro? La prego di aggiornarmi su questo punto di vista. E se potrebbe allegarmi o inviarmi una documentazione che afferma la mia supposizione, dato che il datore di lavoro ha richiesto un documento che afferma ciò che dico. Cordiali saluti.
Gentile Signora, la maternità facoltativa inizia dopo la cessazione del periodo di astensione obbligatoria e, pertanto, dopo la nascita del bambino. L’astensione anticipata spetta alla lavoratrice che si trovi, durante la gravidanza, in una condizione di rischio (per condizioni connesse alla gravidanza o all’insalubrità del luogo di lavoro o alla pericolosità della mansione svolta) e deve essere autorizzata rispettivamente dall’Asl o dalla Direzione provinciale del lavoro. Se ha ottenuto l’autorizzazione dalla competente autorità e la Sua domanda di congedo per maternità è stata accolta dall’Inps, il Suo datore di lavoro non può non corrisponderLe l’indennità di maternità. Se il Suo contratto di lavoro prevede che l’astensione anticipata sia retribuita nella misura del 100%, significa che l’80% Le viene solo anticipato dal datore di lavoro (che poi si rivarrà sull’Inps) mentre il restante 20% Le dovrà essere direttamente corrisposto dal datore di lavoro. Cordiali saluti.
* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento
Specializzazione
- Avvocato