Anonimo

chiede:

Buongiorno avvocato, ho scoperto di essere incinta un mese e mezzo dopo aver trovato un lavoro. Per una patologia ho dovuto entrare in maternità anticipata, e il contratto del lavoro è scaduto il 12 Luglio (essendo di soli 3 mesi) e non è stato rinnovato. Poi mi sono messa in disoccupazione il 27 Luglio, e saranno pagati solo 21gg di NASPI essendo già stata in disoccupazione negli ultimi anni.

Il 29 Settembre sarò al 7° mese di gravidanza. Se chiedo la maternità obbligatoria mi spetta un’indennità da parte dell’INPS? E quanto mi dovrà pagare essendo che l’ultimo contratto era part time con solo 10 ore settimanali? Grazie mille.

Avv. Lorenzo Cirri

risponde:

Buongiorno signora, il caso che prospetta è complesso. Difatti fra l’inizio del congedo obbligatorio e la cessazione del rapporto di lavoro saranno decorsi più di 60 giorni e non sarà percettrice dell’indennità NASpI. A norma dell’art. 24, T.U. n. 151/2001 potrebbe non avere diritto alla maternità.

Tuttavia l’articolo menzionato al primo comma parifica le situazioni di congedo obbligatorio a quelle di congedo anticipato.
Ritengo pertanto che la risoluzione del rapporto di lavoro si è verificata mentre lei era già in congedo di maternità e quindi possa beneficiare dell’indennità a norma, appunto, dell’art. 24, primo comma, riservata ai casi di interdizione anticipata per gravi complicanze della gravidanza (art. 17, 2° comma, lett. a)), che ovviamente persistono anche a lavoro cessato (a differenza dell’interdizione anticipata per lavoro a rischio, che presuppone un lavoro in corso di svolgimento).

Le consiglio di rivolgersi quanto prima ad un ente di patronato al fine di inoltrare la domanda all’INPS. L’importo purtroppo sarà parametrato all’ultima retribuzione. Cordialmente.

* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento

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