Anonimo

chiede:

Salve, le scrivo per conto di mia moglie, che è alla fine della maternità facoltativa. Dopo aver usufruito della maternità obbligatoria (i tre mesi dopo il parto), la sua azienda ha infatti richiesto un’ulteriore astensione fino al settimo mese di vita del bambino.

Siamo ormai agli sgoccioli, ma il problema è che siamo in attesa di un altro bimbo. Dopo essere rientrata al lavoro le sarà concesso di mettersi nuovamente in maternità (quando arriverà il momento di farlo) o due gravidanze una dietro l’altra possono comportare rischi a livello lavorativo? Può essere lasciata a casa? Grazie mille.

Avv. Lorenzo Cirri

risponde:

Buongiorno, il testo unico in materia di tutela e sostegno alla maternità, d.lgs. n. 151/2001, prevede espressamente all’art. 54 un divieto di licenziamento in favore delle lavoratrici sin dall’inizio del periodo di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino (salvo colpa grava della lavoratrice costituente giusta causa di licenziamento). Non ci sono deroghe a questo divieto in caso di seconda maternità di poco successiva alla prima. Cordialmente.

* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento

Fai la tua domanda Tutte le domande
Ti è stato utile?
Non ci sono ancora voti.
Attendere prego...

Categorie

  • Servizi e diritti