Anonimo

chiede:

Gentili Signori,
Sono da Gennaio 2010 in Cassa Integrazione Guadagni straordinaria a ZERO
ore, per la durata di un anno. Sono assunta con contratto a tempo
indeterminato dal 2003 e da un mese ho scoperto di essere incinta.
Volevo gentilmente sapere quando devo comunicare e come la gravidanza al
datore di lavoro (raccomandata, email, etc.) e volevo anche sapere quale
sarà il trattamento economico durante i 5 mesi di astensione
obbligatoria. Posso usufruire anche dell’astensione facoltativa?
Possono inoltre mettermi in mobilità, allo scadere dell’anno di CIGS,
nonostante abbia un bambino di pochi mesi? La data prevista parto è metà
novembre mentre a dicembre scade la Cassa e dovrebbe iniziare la
mobilità. Premetto inoltre che non tutta l’azienda è in CIGS e neppure
tutte le persone del mio ufficio. Talune sono state trasferite in una
nuova sede ed hanno mantenuto il posto.
Ringraziandovi per l’attenzione porgo
Cordiali Saluti

Gentile Signora Federici, rispondo per ordine alle Sue domande: 1) deve
informare il Suo datore di lavoro dello stato di gravidanza con lettera
raccomandata A.R.; 2) prima dell’inizio dell’astensione obbligatoria, è
tenuta a presentare al Suo datore di lavoro ed all’Inps la domanda di
corresponsione dell’indennità di maternità, precisando la data d’inizio
dell’astensione obbligatoria, corredata da certificato di medico dell’Asl
attestante il Suo stato di gravidanza (con indicazione della data presunta
del parto e del mese di gestazione corrente). La misura dell’indennità è
pari all’80% della retribuzione percepita nel mese antecedente a quello in
cui ha avuto inizio l’astensione obbligatoria. L’indennità per maternità
obbligatoria sostituisce la CIG che già percepisce. 3) L’astensione
facoltativa spetta ad entrambi i genitori, anche congiuntamente, per un
periodo complessivo di 10 mesi (continuativi o frazionati) fino al
compimento degli 8 anni del bambino. Ogni genitore non può superare i 6 mesi
di fruizione, singolarmente. La misura dell’indennità facoltativa è pari al
30% della retribuzione percepita nel mese antecedente l’inizio
dell’astensione obbligatoria, esclusi ratei di mensilità aggiuntive ed
eventuali premi. 4) Al termine dell’astensione obbligatoria può decidere di
rientrare in azienda e non chiedere l’astensione facoltativa. In tal caso se
nel suo reparto l’attività è ancora sospesa ha diritto di percepire la CIG
corrispondente. Infine se la risoluzione del rapporto (per esempio per
cessazione dell’attività dell’azienda) è intervenuta da non oltre 60 giorni
dall’inizio dell’astensione obbligatoria, ha diritto a percepire comunque
l’indennità di maternità. Cordiali saluti.

* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento

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