Anonimo
chiede:
Gentili esperti,
mi sono dimessa in data 17/12/2009, ancora in maternità del mio primo
figlio. Successivamente ho fatto richiesta, ed ho ottenuto, sussidio di
disoccupazione, con termine di erogazione ad agosto.
A marzo ho scoperto di essere incinta (ultimo ciclo 12/2/2010, data
presunta del parto 16/11/2010); ora, da quello che ho letto sul sito
dell’Inps e dalle Vs precedenti risposte, non dovrei aver diritto alla
maternità, perché sarei al 7° mese a settembre, ben oltre la data di
erogazione dell’ultimo assegno di disoccupazione, ma poiché ho avuto
minacce di aborto (con referto di pronto soccorso) e la mia ginecologa mi
ha messo a letto perché, purtroppo, ho un distacco della placenta e sto
facendo una cura di progesterone, volevo sapere se è possibile fare
richiesta di maternità anticipata, e quale sia l’iter per richiederla nei
tempi giusti, e se è possibile delegare qualcuno per fare tutti “i giri”,
considerato che sono bloccata a letto.
Ringrazio per il cortese ascolto.
Saluto cordialmente.
Gentile Signora Ilenia, in merito alla Sua domanda va precisato che esiste il diritto alla corresponsione del trattamento economico di maternità anche quando essa ha inizio trascorsi i sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro, qualora ci si trovi in diritto al godimento dell’indennità di disoccupazione, l’indennità di maternità andrà a sostituire la corresponsione di quest’ultima. Dovrà recarsi alla Direzione Provinciale del Lavoro e presentare il certificato del Suo ginecologo che attesta l’interdizione dal lavoro e procedere all’espletamento della trafila burocratica. Al termine della corresponsione del congedo di maternità potrà richiedere di percepire i mesi mancanti di indennità di disoccupazione che Le ricordo sono otto. Cordiali saluti.
* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento
Specializzazione
- Avvocato