Francesca
chiede:
Buonasera. Sono una lavoratrice dipendente in settore privato. Dalla metà di gennaio faccio la pratica di interdizione dal lavoro per gravidanza a rischio, naturalmente documentata. Percepisco l’intero stipendio relativo a febbraio. A metà aprile il mio datore di lavoro mi comunica di aver attivato la procedura di Cassa Integrazione, spiegandomi che ciò è consentito in virtù della sospensione dell’attività per effetto Covid-19.
Ora mi chiedo e Le chiedo: lo poteva fare? In caso di gravidanza a rischio (e non semplice stato di gravidanza) la relativa indennità non prevale sulla Cassa Integrazione? Come mi consiglia di agire? Grazie. Francesca
Cara Francesca, direi che occorre verificare l’esito della Sua pratica di gravidanza a rischio, poiché se risultava ancora a lavoro e il datore ha sospeso l’intera attività, aveva senz’altro la facoltà di metterla in cassa integrazione ai sensi dell’art. 54, 4° comma, d.lgs. 151/2001.
Lei avrà comunque diritto all’indennità se gode della cassa integrazione, a prescindere dai giorni che sono decorsi dall’inizio della sospensione dal lavoro e l’inizio del congedo. Cordialmente.
* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento
Specializzazione
- Avvocato