Anonimo

chiede:

Salve, vivo una situazione un po’ complicata a lavoro e ho bisogno di un
consiglio. Lavoro per un’azienda da tre anni circa, ultimamente hanno
ceduto l’azienda ad una nuova srl, ci hanno fatto firmare le dimissioni e
un contratto nuovo a tempo indeterminato con la nuova società, con
stipendio ufficiale più basso, inserendo il periodo di prova. Dopo aver
firmato il nuovo contratto, ho scoperto di essere in gravidanza. L’ho
scoperto circa una settimana dopo, l’ho comunicato e il rapporto nei miei
confronti è subito cambiato. Ora ho fatto richiesta per astensione
obbligatoria per gravidanza a rischio. Ma ho paura perché penso che
possano e vogliano licenziarmi, possono dire che non ho superato il periodo
di prova? Posso ugualmente avere l’astensione obbligatoria nonostante il
periodo di prova? Devo rientrare a lavoro dopo sei mesi di assenza perché
altrimenti il contratto è risolto di diritto? O posso star tranquilla? Vi
prego aiutatemi.

Gentile Signora,
la tutela della lavoratrice gravida e madre prevede che la stessa non possa
venire licenziata dal momento in cui il datore di lavoro viene a conoscenza
dello stato di gravidanza sino all’anno di vita del bambino.
Qualora il suo attuale datore di lavoro dovesse comunicarLe il recesso dal
rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova, Lei avrebbe
facoltà di impugnare lo stesso e il datore di lavoro avrebbe l’onere di provare
che il mancato superamento della prova non è inerente con il Suo stato di
gravidanza, ma è stato dettato da ragioni di carattere meramente lavorative
(scarso rendimento, ecc.).
A maggior ragione, qualora Lei venisse posta in astensione anticipata, sarebbe
particolarmente difficile per il Suo datore di lavoro provare che Lei non ha
superato il periodo di prova per motivi non inerenti con la Sua gravidanza dal
momento che durante l’astensione anticipata (così come quella obbligatoria e
facoltativa) la lavoratrice non può e non deve prestare attività lavorativa.
Come potrebbe il Suo datore di lavoro sostenere di averla licenziata per
(supponiamo) scarso rendimento quando Lei è assente dal lavoro in maternità
anticipata ed è impossibilitata a prestare la Sua attività lavorativa?
Non mi è chiara la Sua domanda inerente il rientro al lavoro dopo sei mesi:
Lei potrà tornare al lavoro al termine del periodo di maternità obbligatoria
(nel suo caso tre mesi dopo la data effettiva del parto) oppure dopo ulteriori
sei mesi complessivi (e, ricordo, frazionabili) di astensione facoltativa.
Cordiali saluti,

* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento

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