Anonimo

chiede:

Salve, sono una dipendente con contratto metalmeccanico a tempo indeterminato di 40 ore settimanali presso una multinazionale con sede a Milano. Ho letto le vostre risposte alle tante domande sui temi in oggetto, ma mi rimangono ancora dei dubbi. Innanzitutto volevo un chiarimento sulla possibilità di usufruire di tutte le ferie arretrate dopo il congedo obbligatorio di 3 mesi dopo il parto. Ho letto che spesso nelle vostre risposte avete detto che la dipendente ha diritto di usufruire delle ferie dopo la maternità, ma il contratto metalmeccanico dice espressamente che delle 4 settimane di ferie maturate all’anno, 2 sono usufruibili a scelta del dipendente, e 2 sono imposte collettivamente dal datore di lavoro, quindi mi domandavo se ho capito male io o se magari invece la possibilità di usufruire di tutte le ferie è un diritto legato alla maternità (e quindi per questo non ho trovato nulla a riguardo nel contratto). Inoltre, sempre nelle vostre risposte ho letto che se si usa il congedo parentale si perde la possibilità di usufruire delle due ore di allattamento. Ma quindi se dopo i 3 mesi di maternità obbligatoria usufruisco anche dei 6 mesi di congedo parentale, al rientro dovrò lavorare 8 ore anche se il bimbo non ha ancora un anno? Oppure, se dopo la maternità obbligatorio usufruisco del congedo parentale frazionato (ad esempio per stare a casa 2 giorni a settimana), gli altri 3 giorni devo lavorare 8 ore? In azienda in realtà mi hanno detto invece che le due cose sono cumulabili, c’è un articolo a cui fate riferimento? Grazie mille della disponibilità e del supporto, saluti.

Gentile Signora, l’art. 39 del Decreto Legislativo n. 151 del 2001 prevede che il datore di lavoro debba consentire alle lavoratrici madri durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo per allattamento, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore. Le ore di riposo per allattamento avendo la finalità di alimentazione e cura del bambino, non competono alla lavoratrice se si trova in astensione obbligatoria o facoltativa: in tal caso, infatti, la donna non svolge alcuna attività lavorativa. La possibilità di usufruire delle ore di allattamento permane per il primo anno di vita del bambino e, pertanto, anche dopo avere goduto dell’astensione facoltativa (frazionata o meno). Le ferie sono un Suo diritto e possono essere tranquillamente “agganciate” al prosieguo del congedo per maternità, in base alle previsioni contrattuali. Cordiali saluti.

* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento

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