Anonimo
chiede:
Buongiorno, sono un’impiegata a tempo indeterminato da 12 anni. Sto
usufruendo del congedo per maternità facoltativo che avrà termine il 14
maggio 2010. Chiedo se, presentando al datore le mie dimissioni (ai 9 mesi
della mia bambina), ho diritto al sussidio di disoccupazione; anche senza
rientrare a lavoro e dare i famosi giorni di preavviso. E in che misura
viene calcolato l’assegno di disoccupazione, si calcola sulla paga normale
o su gli ultimi stipendi percepiti al 30%? Grazie.
Gentile Signora Sofia, Le rammento che ai sensi dell’art. 12 della legge 1204/71 qualora Lei voglia dimettersi dal lavoro durante il periodo in cui è previsto il divieto di licenziamento, ha diritto a percepire l’indennità di preavviso equivalente a quella prevista in caso di licenziamento. Dovrà comunque rivolgersi alla Direzione Provinciale del Lavoro Servizio Ispezione per convalidare le Sue dimissioni.
L’assegno di disoccupazione che l’Inps Le erogherà sarà calcolato sulla base dell’ultima busta paga percepita prima dell’inizio della maternità. Cordiali saluti.
* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento
Specializzazione
- Avvocato