Lucia

chiede:

Salve. Sono una giovane ragazza al terzo mese di gravidanza, frutto di un rapporto con il mio fidanzato nel periodo in cui già ci stavamo per lasciare. Noi non siamo conviventi.

Lui vuole riconoscere il bambino, ma è possibile che il bambino sia il frutto di un tradimento avvenuto nello stesso periodo del concepimento. Ho il timore che il bambino alla nascita possa essere preso dal mio ragazzo e portato nel suo paese d’origine fuori Europa senza che io possa più vederlo.

Come madre posso non riconoscere la paternità del mio bambino? Quali sarebbero le conseguenze legali?

Avv. Sara Girelli

risponde:

Buongiorno Lucia, l’azione di disconoscimento della paternità è disciplinata dagli artt. 243 bis e seguenti del codice civile, a seguito dell’emanazione del decreto legislativo 154 del 2013, che ha in parte riformato la previgente disciplina normativa.

Chi intende procedere con l’azione di disconoscimento della paternità, deve dimostrare con qualunque mezzo che non sussiste alcun rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre. Tra i soggetti che possono proporre l’azione di disconoscimento c’è anche la madre.

L’azione di disconoscimento di paternità può essere esercitata solo entro termini ben precisi. In particolare, la madre deve esercitare l’azione nel termine massimo di sei mesi decorrenti o dalla nascita del figlio o dal giorno in cui è eventualmente venuta a conoscenza del fatto che il marito/presunto padre, al momento del concepimento, era affetto da impotenza di generare. In ogni caso l’azione non può più essere esercitata una volta che siano decorsi cinque anni dalla nascita.

La paternità non può essere esclusa dalla sola dichiarazione della madre. La prova può essere data anche attraverso testimoni, ma il mezzo più sicuro è rappresentato dall’esame del DNA, che è in grado di stabilire, senza dubbi, se la paternità del figlio è accertata o disconosciuta.

Con l’accoglimento dell’azione di disconoscimento della paternità si elimina lo stato di figlio, con conseguente esonero da parte del marito dei doveri di assistenza, istruzione ed educazione nei suoi confronti. Inoltre il figlio, per effetto della sentenza, perde il cognome del padre.

* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento

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