Anonimo
chiede:
Salve, sono un’insegnante presso un liceo paritario con contratto fino al
termine delle attività didattiche per l’A.S. 2009/2010.
Dal 5 maggio scorso sono in interdizione anticipata per complicanze
gestazionali, e la data presunta del parto è per il 20/12/2010.
Mi chiedo se, pur terminando il contratto a Giugno 2010, io abbia il
diritto alla prosecuzione del contratto per il prossimo A.S. fino
all’astensione obbligatoria (20 marzo 2011) come previsto nella Scuola
Pubblica, conseguendo, dunque anche relativa indennità e punteggio.
Grazie
Gentile Utente, secondo il T.U. delle disposizioni legislative in materia di
tutela della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26
marzo 2001 n. 151, l’indennità di maternità è corrisposta anche nel caso di
risoluzione del rapporto di lavoro previsto dal contratto a termine che si
verifichi durante i periodi di congedo di maternità anticipato o
obbligatorio. Secondo l’art. 24 del citato T.U. la lavoratrice ha diritto
all’indennità di maternità se la risoluzione del rapporto di lavoro (per
scadenza del contratto) è intervenuta non oltre 60 giorni dall’inizio
dell’astensione obbligatoria. Qualora la cessazione o la sospensione dal
lavoro sia intervenuta da oltre 60 giorni, la lavoratrice ha diritto
all’indennità di maternità, se all’inizio dell’astensione obbligatoria
percepisce uno dei seguenti trattamenti: disoccupazione, mobilità, cassa
integrazione ordinaria o straordinaria. La lavoratrice ha, inoltre, diritto
all’indennità di maternità se la cessazione del rapporto di lavoro è
intervenuta non oltre 180 giorni dall’inizio dell’astensione obbligatoria,
se nel biennio precedente risultino versati almeno 26 contributi settimanali
per maternità. Nel Suo caso il rapporto di lavoro scadrà a fine giugno,
essendo tale data termine essenziale per la scadenza del contratto ed
essendo la risoluzione stata prevista fin dall’inizio del rapporto, a
prescindere dal Suo possibile stato di gravidanza. Il servizio prestato
presso una Scuola paritaria dà lo stesso punteggio di quello prestato nella
scuola statale, ma non è utilizzabile per l’accesso a ruoli statali, in
quanto trattasi di altro Ente erogatore. Fino alla fine del contratto di
lavoro l’indennità di maternità Le verrà corrisposta dal Suo datore di
lavoro, successivamente dall’Inps, per l’intero periodo di tempo previsto
dalla legge. Cordiali saluti.
* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento
Specializzazione
- Avvocato