Anonimo

chiede:

Gentile avvocato, ho bisogno di avere un chiarimento rispetto al primo requisito necessario per richiedere la Naspi dopo la dimissione entro il primo anno di vita del bambino, i 30 giorni di lavoro effettivo. Io sono stata in interdizione dal lavoro su richiesta del datore da ottobre 2017 a marzo 2018; poi in maternità obbligatoria da marzo a settembre e in congedo parentale fino a febbraio 2019. Vorrei dimettermi per problemi organizzativi ma sono assente da più di un anno dal lavoro quindi non ho i 30 giorni di cui parla il requisito. Devo rientrare per un mese e poi dimettermi? O l interdizione anticipata è comunque valida? Grazie

Avv. Claudia Pace

risponde:

Gentile Lettrice,
le madri che perdono l’occupazione dopo un evento di maternità hanno diritto, quale eccezione rispetto alla normativa, ad un ampliamento temporale nel quale ricercare il requisito dei 30 giorni di lavoro effettivo. Il Ministero del Lavoro per giornate di “effettivo lavoro” intende le giornate di effettiva presenza al lavoro, a prescindere dalla loro durata oraria. Su questa disposizione generale, la Circolare INPS 94/2015 art. 2.2 lett. C prevede chiaramente che: “I periodi di assenza dal lavoro per maternità obbligatoria, se all’inizio dell’astensione risulta già versata o dovuta contribuzione ed i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro, ove si verifichino o siano in corso nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione, determinano un ampliamento – pari alla durata degli eventi medesimi – del periodo di dodici mesi all’interno del quale ricercare il requisito delle trenta giornate.” Questo vuole dire che per la presenza di almeno 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, si potrà sicuramente tenere conto dei periodi di assenza dal lavoro per maternità e dei periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro. La Sua maternità obbligatoria da marzo a settembre 2018 ed il congedo parentale fino a febbraio 2019 si sono verificate e sono in corso nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione, pertanto determinano un ampliamento – pari alla durata degli eventi medesimi – del periodo di dodici mesi all’interno del quale ricercare il requisito delle trenta giornate. Per quanto riguarda invece la possibilità di estensione temporale anche al periodo di interdizione anticipata, non essendoci una chiara disposizione a riguardo, a tutt’oggi non vi è un’interpretazione unica, quindi a mio avviso Le consiglio di contattare direttamente la sede locale INPS di appartenenza.

* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento

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