Anonimo

chiede:

Buongiorno avvocato, le scrivo per un fatto davvero spiacevole. Sono incinta e lavoro in ambito sanitario per una cooperativa. Ho il contratto che scadrà il 31 dicembre. Quando ho comunicato al datore di lavoro il mio stato di gravidanza ho chiesto che mi fosse data una mansione che mi permettesse di lavorare, ma il capo mi ha invitato a mettermi in malattia fino a quando non fosse arrivata dall’ispettorato la richiesta di astensione anticipata per lavoro a rischio.

Oggi però, dopo aver contattato il mio datore di lavoro per capire o meno se dovessi o meno rinnovare la malattia, mi è stato detto che loro sono obbligati a NON rinnovare i contratti a dipendenti in maternità. Sono un po’ caduta dal pero, perché pensavo che non fosse un obbligo di legge e che fosse a discrezione dell’azienda/cooperativa.

È davvero così? Purtroppo immagino che non rinnovando il contratto, oltre a perdere il lavoro io perda anche le future indennità legate alla maternità. È vero o ho comunque qualche tutela? La ringrazio per la risposta.

Avv. Lorenzo Cirri

risponde:

Buongiorno, mi dispiace, purtroppo la scadenza del termine apposto ad un contratto è una delle cause per le quali non si applica il divieto di licenziamento delle lavoratrici in stato di gravidanza, così come previsto dall’art. 54, 3° comma del d.lgs. n. 151/2001.

Ad ogni modo potrebbe comunque beneficiare dell’indennità di maternità e comunque della NASpI. La normativa prevede infatti che, per le lavoratrici disoccupate o sospese, il congedo di maternità deve iniziare entro 60 giorni dall’ultimo giorno di lavoro: se si verifica questo presupposto le verrà riconosciuta l’indennità di maternità per tutti e 5 i mesi di congedo. Se invece ha diritto all’indennità di disoccupazione, il congedo può iniziare anche oltre i 60 giorni. Cordialmente.

* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento

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