Anonimo

chiede:

Buongiorno volevo sapere se una volta fatta la domanda di congedo parentale non retribuita dagli 8 ai 12 anni potevo poi rientrare prima della fine della domanda.

Come è noto il congedo parentale consiste nella possibilità data ad un lavoratore dipendente che sia genitore di astenersi per un periodo di tempo dal rapporto di lavoro per prendersi cura del proprio figlio nei suoi primi anni di vita e fino al compimento del dodicesimo anno. Tale istituto è regolamentato dal D.Lgs 26 marzo 2001, n. 151 con l’intento di dare attuazione all’esigenza di conciliare la vita professionale e familiare.
La legge 24.12.2012 n. 228 ha poi introdotto la possibilità di frazionare a ore il congedo parentale che normalmente non può essere superiore a 10 mesi e può essere fruito dai genitori anche contemporaneamente. La successiva normativa, meglio nota come Jobs Act, ha regolamentato tale possibilità anche in assenza di contrattazione collettiva anche di livello aziendale. Quindi se prima il congedo parentale era collegato a periodi frazionati di mesi, settimane o giorni, ora è stata introdotta anche la possibilità del frazionamento a ore. Il lavoratore deve comunicare al proprio datore di lavoro l’inizio e la fine del congedo di cui intende usufruire e per il congedo parentale a ore occorre inoltrare specifica domanda che si riferisce al singolo mese solare. Questa nuova possibilità rende più flessibile la fruizione di questo istituto ma normalmente quando è stata inoltrata la domanda che preveda un periodo di assenza continuativo la facoltà di un rientro anticipato non è regolamentata. Si tratterebbe dunque di fare una nuova istanza all’INPS con la quale si comunica la mutata volontà del lavoratore e la richiesta di interruzione del congedo. A mio avviso dunque la possibilità di un rientro anticipato appare possibile, ed ancor più alla luce di una disciplina che ha reso tale istituto ancor più flessibile, anche se in qualche modo collegata ad un consenso del datore di lavoro cui residua il potere di organizzazione aziendale.

* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento

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