Anonimo
chiede:
Buongiorno avvocato, al compimento del nono mese della mia bambina terminerà il congedo parentale al 30% da me richiesto, nel frattempo ho fatto domanda di aspettativa, ma non so se verrà accolta dato che lavoro per un azienda privata. Esistono altre forme di congedi che mi permettono di stare a casa fino all’anno della bambina? Ho scoperto solo adesso che mi sarebbe aspettato l’allattamento a rischio di cui però non ho usufruito, non è più possibile richiederlo?
Buongiorno, per ogni figlio ciascun genitore ha diritto al congedo parentale per un massimo complessivo di 10 mesi. Ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro per un periodo frazionato o continuativo di sei mesi. Viene riconosciuta un’indennità pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo di 6 mesi fino al compimento del sesto anno del figlio. Per tutti gli altri periodi di congedo usufruiti oltre i sei mesi, entro i sei anni l’indennità è dovuta solo se vengono rispettati alcuni parametri di reddito personale che variano di anno in anno.
La richiesta per allattamento a rischio deve essere fatta mediante una domanda indirizzata alla Direzione Provinciale del Lavoro di competenza del comune di svolgimento dell’attività lavorativa e può essere richiesta fino al compimento del settimo mese del bambino, purchè sia stato presentato il certificato di nascita al datore di lavoro entro 30 gg dal parto.
L’astensione dal lavoro spetta se il datore di lavoro non può impiegare la lavoratrice in un’altra mansione che non metta a repentaglio la salute della mamma e del bambino. Qualora venga rigettata la domanda, si può fare ricorso entro 10 gg dal diniego. Mi pare di comprendere che Lei sia comunque già fuori termine, poiché mi parla del nono mese della sua bambina.
* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento
Specializzazione
- Avvocato