Anonimo

chiede:

Buongiorno, sono al secondo mese di gravidanza e la mia azienda ha deciso di usufruire della Cassa Integrazione in Deroga prevista per l’emergenza coronavirus. Volevo sapere come funziona la cassa integrazione nel mio stato. Essendo il periodo della maternità ancora lontano, io non ho ancora comunicato ai miei datori di essere incinta, per prudenza. Possono mettere in cassa integrazione una persona incinta (sono assunta con contratto a tempo indeterminato dal 2013)? E se sì, come funziona? Volevo poi sapere quando e come devo comunicare la gravidanza al datore di lavoro (raccomandata, email, etc.) e quando devo chiedere per la maternità? Volevo anche sapere quale sarà il trattamento economico durante i 5 mesi di astensione obbligatoria. Posso usufruire anche dell’astensione facoltativa?
La maternità è uguale anche in cassa integrazione o perdo qualche diritto? Ringraziandovi per l’attenzione porgo cordiali Saluti.

Avv. Lorenzo Cirri

risponde:

Buongiorno signora, innanzitutto occorre chiarire che la legge non prevede il momento in cui comunicare lo stato di gravidanza, se non prima del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro (due mesi prima della data prevista del parto); questo salvo che non ricorra il caso di gravidanza a rischio, in qual caso occorre comunicarlo subito al datore. Può comunicare lo stato di gravidanza al datore per iscritto a mezzo raccomandata a.r. – preferibilmente dopo averlo avvisato verbalmente – dopodiché dovrà presentare domanda all’INPS – tramite il sito istituzionale o a mezzo patronato – prima dell’inizio del congedo (due mesi antecedenti la data presunta del parto) e comunque mai oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile (tre mesi dopo il parto), pena la prescrizione del diritto all’indennità.
Può senz’altro usufruire dell’astensione facoltativa – congedo parentale – per un periodo continuativo o frazionato di sei mesi, da fruire entro i primi 12 anni di vita del bambino.

Quanto alla compatibilità del congedo di maternità con la cassa integrazione, l’art. 54, d.lgs. 151/2001 (T.U. in materia di tutela della maternità) prevede il divieto di sospendere la lavoratrice dall’inizio del periodo di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino, salvo che sia sospesa l’attività dell’azienda o del reparto cui essa è addetta.

L’emergenza da Coronavirus ha costretto molte aziende ha sospendere l’attività – per molte di esse la sospensione è stata addirittura imposta dai d.p.c.m. dell’11 e del 22 marzo 2020 – quindi le stesse possono usufruire del trattamento di integrazione salariale – Cassa Integrazione Ordinaria o in Deroga – appositamente previsto per far fronte all’emergenza dal D.L. n. 18 del 17 marzo 2020. Il trattamento può essere richiesto per periodi successivi al 23 febbraio 2020 e fino al limite di 9 settimane.

Di conseguenza anche la lavoratrice in stato di gravidanza – stante la sospensione dell’intera attività dell’azienda – può essere collocata in cassa integrazione; ad ogni modo, con l’inizio del congedo di maternità, avrà diritto alla relativa indennità (se non sarà collocata in maternità anticipata, il congedo di maternità comincerà a Cassa Integrazione ormai terminata), senza perdita di alcun diritto e, quindi, in misura pari all’80% della retribuzione media giornaliera calcolata sulla base dell’ultimo mese di lavoro precedente il congedo. Cordialmente

* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento

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