Anonimo
chiede:
Salve!
Mia moglie è assunta come dipendente a tempo indeterminato, presso una
cooperativa sociale.
Dopo la maternità obbligatoria per la nostra prima figlia, abbiamo fatto
tutti i sei mesi di facoltativa e, per il periodo dal 25/01/2009 al
21/04/2009, l’aspettativa non retribuita fino all’anno di vita del
bambino.
Durante questo periodo è arrivata un’altra gravidanza, con DPP
19/10/2009.
Abbiamo fatto richiesta di anticipata, per lavoro non compatibile con la
gravidanza, e ci è stata confermata in data 08/04/2009, con durata fino
al
19/08/2009, dalla quale dovrebbe partire l’obbligatoria.
Poco prima di ricevere il primo assegno, ci avvisa la cooperativa
dicendoci che non abbiamo diritto alla maternità, perchè non c’è un
giorno
lavorativo nei 60 giorni antecedenti la richiesta di maternità.
Questo ci impedirebbe di ricevere l’anticipata e anche l’obbligatoria,
pur
mantenendo il posto di lavoro.
Le chiedo: è corretta la situazione?
Non c’è una qualche soluzione per avere riconosciuto il proprio diritto
alla maternità, almeno quella obbligatoria?
Siamo rientrati nel caso in cui una persona con un contratto in essere
non
ha diritto alla maternità, in quanto un’aspettativa è equiparata ad una
disoccupazione, senza il diritto di avere il relativo sussidio (ricevere
il quale fra l’altro darebbe diritto alla maternità stessa)?
Spero di essermi spiegato, e mi scuso per la prolissità dell’intervento!
Grazie!
Gentili Daniele e Isabella, purtroppo devo confermare quanto vi ha detto la
cooperativa. L’indennità di maternità spetterebbe soltanto nell’ipotesi di
cassa integrazione, ma in questo caso l’aspettativa determina una perdita
dell’indennità di maternità poiché la stessa non può essere richiesta se nei 60
gg. antecedenti la richiesta la lavoratrice è sospesa per qualsiasi motivo dal
posto di lavoro.
Distinti saluti
* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento
Specializzazione
- Avvocato