Anonimo
chiede:
Buongiorno, sono un’insegnante nella scuola statale e attualmente sono in aspettativa per ricongiungimento con il coniuge che lavora all’estero (legge Signorello), dato che vivo in Francia dove mio marito lavora. Sono incinta di 8 mesi e mi chiedevo se fosse possibile interrompere l’aspettativa e usufruire dei 5 mesi di maternità obbligatoria e, in caso, con quali modalità. La ringrazio per la disponibilità.
Buongiorno signora, può interrompere l’aspettativa e chiedere la maternità obbligatoria purché non siano trascorsi più di 60 gg tra la data di inizio dell’aspettativa e il periodo di astensione obbligatoria. L’art. 24 c.2 del D. LGS 151/2001 afferma che “le lavoratrici gestanti che si trovino, all’inizio del periodo di congedo di maternità sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione ovvero disoccupate, sono ammesse al godimento dell’indennità giornaliera di maternità purché tra l’inizio della sospensione o dell’assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di 60 gg.”
Ciò è stato ribadito anche dalla sentenza della Cassazione n.7675/2017. Sarebbe utile, pertanto, che Lei riprenda, anche solo per un giorno il lavoro con una mansione idonea alla sua condizione di salute oppure munirsi di un certificato medico per malattia e successivamente presentare istanza di maternità.
* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento
Specializzazione
- Avvocato