Anonimo

chiede:

Buongiorno, ho un contratto di apprendistato di 30 mesi. A marzo del 2021 scadrà il contratto e sono al primo mese di gravidanza. Cosa potrebbe succedere? Verrò pagata lo stesso? Diventerà una maternità obbligatoria? Se mi dovessero licenziare, ci terrei a puntualizzare che avevo già parlato e programmato con il mio datore di lavoro questa gravidanza. Grazie

Avv. Sara Girelli

risponde:

Buongiorno signora, il contratto di apprendistato, al contrario di quanto si possa ritenere, è un contratto a tempo indeterminato destinato alla formazione del lavoratore, a struttura c.d. “bifasica”: è soggetto a termine, ma in stretta connessione con l’espletamento del periodo di formazione, al termine del quale le parti sono libere di recedere dal contratto, salvo l’obbligo del preavviso (è un vero e proprio recesso ad nutum, previsto per questa specifica ipotesi). Se nessuna delle due parti esercita tale diritto entro il termine stabilito per la formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Il periodo di congedo per maternità non viene computato ai fini della durata del rapporto di apprendistato: il termine finale del rapporto subisce uno slittamento di durata pari a quella della sospensione in questione, tenuto conto del periodo di formazione residuo alla data di inizio del periodo di congedo.

Non può nemmeno essere licenziata: la l. 151/01 prevede un divieto assoluto di licenziamento della lavoratrice madre (ma anche del lavoratore padre) fino al compimento dell’anno del bambino e spesso capita che la lavoratrice rientri al lavoro prima del compimento dell’anno del bambino. L’azienda potrebbe licenziare la lavoratrice al termine del periodo di apprendistato, ma ciò potrebbe comportare la nullità del licenziamento stante il divieto di licenziamento della lavoratrice madre. L’azienda potrebbe comunicare il recesso al termine del periodo di apprendistato oppure, qualora questa comunicazione non avvenisse, al termine del periodo di apprendistato, il rapporto di lavoro diventerebbe a tempo indeterminato.

La Giurisprudenza non è unanime sul punto: in taluni casi sancisce la nullità del recesso datoriale pur intimato al termine del periodo di formazione, ma prima del compimento dell’anno di vita del bambino (e disponendo anche la reintegra del dipendente), in altri invece afferma la piena legittimità del recesso datoriale se intimato per esaurimento del periodo di formazione.

Il Ministero è intervenuto con una nota del 2012: ha confermato che “eventuali cause di nullità del trovano evidentemente applicazione anche con riferimento ai lavoratori impiegati con contratto di apprendistato” e ha precisato che “anche per essi valgono inoltre le disposizioni limitatrici del licenziamento in costanza di malattia e infortunio”. Ha però poi chiarito che “al termine dei periodi di divieto, il datore di lavoro possa legittimamente esercitare il diritto di recesso di cui all’art. 2, comma 1 lett. m), del D.Lgs. n. 167/2011”. In tal caso, però, il periodo di preavviso […] non potrà che decorrere, se non dal termine del periodo di formazione, dal termine dei periodi di divieto di licenziamento sopra indicati”.

Ciò però comporterebbe una prosecuzione del rapporto di lavoro oltre la scadenza del periodo di formazione con conseguente rischio per l’azienda di ritrovarsi una risorsa lavorativa non prevista.

* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento

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